Corte d’Appello di Milano – Ipotesi di accoglibilità o rigetto da parte del tribunale delle istanze ex art 169 bis L.F.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
29/01/2015

 

Corte d’Appello di Milano 29 gennaio 2015 – Pres. Buono  - Est. Fagnoni.

 

Concordato preventivo – Istanza ex art. 169 bis L.F. – Contratti sinallagmatici ineseguiti da entrambe le parti - Accoglibilità – Contratti unilaterali – Esclusione.

 

Concordato preventivo – Contratti che prevedono lo  scioglimento unilaterale – Inapplicabilità dell’art. 169 bis L.F. – Tutela del contraente in bonis.

 

Concordato preventivo – Istanza ex art. 169 bis L.F. – Valutazione del Giudice -  Indennizzo – Proporzione tra le posizioni coinvolte – Salvaguardia.

 

Concordato preventivo – Istanza ex art. 169 bis L.F. – Contratti con soggetti estranei - Inaccoglibilità - Contratti collegati – Possibilità di scioglimento della complessiva operazione. 

 

I contratti che possono definirsi in corso di esecuzione ai sensi dell’ art. 169 bis L.F.  sono tutti quelli sinallagmatici non eseguiti o non completamente eseguiti da entrambe le parti.  I contratti unilaterali con obbligazioni, dopo la stipula, a carico di una sola delle parti non possono viceversa  in ogni caso essere ricompresi tra i contratti pendenti in quanto una delle parti, o il contraente in bonis o quello concordatario, ha già adempiuto completamente all’obbligazione prima della proposizione del  ricorso di cui all’art. 161 L.F.  Al contraente in bonis adempiente viene in tal caso riconosciuto un credito concorsuale per la controprestazione a lui spettante;  se, viceversa, è il creditore concordatario ad aver  adempiuto completamente alla sua obbligazione è  quest’ultimo a vedersi riconosciuto il relativo credito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

La disposizione dell’art. 169 bis L.F. non può essere applicata laddove alle parti sia consentito lo scioglimento unilaterale dal contratto, sia per legge, sia in virtù di clausole (recesso od altro) contenute nel contratto stesso,  o laddove si tratti di contratto la cui facoltà di sospensione sia regolata convenzionalmente dalle parti. La ratio di queste esclusioni risiede nella tutela del contraente in bonis che qualora il contratto fosse sciolto in tale modo risulterebbe titolare di un credito extracontrattuale e quindi prededucibile, in luogo di quello concorsuale che gli deriverebbe dallo scioglimento a seguito di autorizzazione da parte del tribunale.  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

L’intervento ablativo (o anche solo sospensivo) sul rapporto contrattuale pendente, ex art .169 bis L.F. va inquadrato e giustificato diversamente a seconda che la proposta concordataria preveda la liquidazione dei beni, la loro cessione in blocco a terzi, la continuazione dell’attività di impresa, ovvero abbia contenuto misto. Il Giudice investito dell’istanza è pertanto tenuto a valutare l’entità nel caso concreto del sacrificio che subirebbe il contraente in bonis anche in relazione all’entità dell’indennizzo quantificato nell’istanza stessa ed a verificare che tale sacrificio non sia del tutto sproporzionato rispetto al beneficio che dallo scioglimento o dalla sospensione ritraggono il debitore e i creditori concordatari.  Tutto ciò per garantire l'ineludibile esigenza di salvaguardia della  necessaria proporzione tra le posizioni coinvolte. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Travalica i limiti di operatività dell'art. 169 bis L.F. il tribunale che consenta di sospendere un contratto di cui non sia parte il soggetto che aveva richiesto di essere ammesso alla procedura di concordato.  Pur tuttavia può  essere oggetto di sospensione o scioglimento laddove faccia parte di una complessiva operazione negoziale che sia  stata realizzata  attraverso una pluralità di negozi strutturalmente autonomi ma collegati in modo che le sorti dell’uno, quello per il quale si era legittimamente avanzata la richiesta,  influenzi  le sorti  degli altri in termini di validità ed efficacia. In tal senso deve, altresì, risultare l’intento specifico e particolare delle parti di volere un coordinamento tra i negozi in modo tale da far emergere tra essi una connessione teleologica. (Nel caso specifico la Corte ha ritenuto che una volta venuta meno l’obbligazione principale, alla quale accedevano una fideiussione e, per ricaduta, un pegno irregolare, non vi fosse alcuna ragione logica e giuridica per mantenere in essere le garanzie che sarebbero risultate prive di causa). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon CORTE D'APPELLO DI MILANO 29 gennaio 2015.pdf487.45 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]