Tribunale di Como – Modifiche della proposta concordataria e revoca dell’ammissione alla procedura. Estensione del concordato al socio illimitatamente responsabile.

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Data di riferimento: 
03/03/2015

 

Tribunale di Como, 3 marzo 2015 – Pres. Negri Della Torre, Est. Petronzi 

 

Concordato preventivo – Vaglio del Tribunale sulla fattibilità della proposta concordataria – Ammissibilità – Riesame della proposta concordataria – Modifiche della proposta concordataria – Revoca dell’ammissione alla procedura.

 

Concordato preventivo – Socio illimitatamente responsabile – Debiti personali – Obbligazioni sociali – Effetto esdebitatorio – Preventiva escussione del patrimonio sociale – Ammissione alla procedura di concordato – Revoca dell’ammissione.

 

La valutazione del Tribunale in merito alla fattibilità giuridica della proposta di concordato è la medesima in tutte le fasi della procedura concordataria (ammissibilità, revoca, omologa), di talché non è precluso un riesame in ciascuna delle citate fasi (ex pluribus, Cass. Civ., Sez. Unite, n. 1521/2013; Cass. Civ. n. 21901/2013). Una primigenia valutazione di ammissibilità non può dunque ritenersi vincolante e ostativa di una successiva revoca dell’ammissione alla procedura, soprattutto in presenza di ripetute modifiche della proposta concordataria che abbiano reso l’ultima proposta strutturalmente diversa rispetto a quella originariamente vagliata dal Tribunale. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

 

Il socio illimitatamente responsabile può essere ammesso alla procedura concordataria solo in relazione ai debiti sociali, non rivestendo, di per sé, la qualità di imprenditore, e dunque potendosi avvantaggiare dell’effetto esdebitatorio solo limitatamente alle obbligazioni sociali. L’adempimento delle obbligazioni sociali nei limiti previsti dal piano concordatario, cui è tenuto anche il socio illimitatamente responsabile, libera quest’ultimo in relazione ai soli debiti sociali, rimanendo interamente responsabile per i propri debiti personali, di talché i creditori personali sono liberi di aggredire esecutivamente il patrimonio del socio, con l’unico limite della preventiva escussione del patrimonio sociale, non operando il meccanismo del c.d. automatic stay di cui all’art. 168 L.F. (Nel caso di specie il Tribunale ha revocato l’ammissione alla procedura di concordato preventivo della società in accomandita semplice e del socio accomandatario in ragione dell’inammissibilità dell’ultima proposta di concordato, nella quale erano stati inseriti, tra le passività, debiti personali del socio accomandatario e debiti da costui maturati nella propria qualità di socio accomandatario di altra S.a.s., che aveva presentato autonoma proposta di concordato preventivo, dichiarata inammissibile dal medesimo Tribunale) (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: