Tribunale di Udine - Giudizio del Tribunale nel concordato preventivo e contenuto della relazione del professionista.

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Data di riferimento: 
02/03/2009

Il Tribunale ai sensi dell'art 162 l. fall. è tenuto a controllare non solo la regolarità formale della domanda, ma anche la completezza della documentazione prodotta a sostegno della domanda di concordato ed in particolare la completezza e ragionevolezza del piano proposto dal debitore per la ristrutturazione dei debiti, la cui fattibilità deve essere attestata dall'esperto all'uopo nominato, dovendo in assenza di tali requisiti, dichiarare la stessa inammissibile.

Se da un lato al Tribunale è preclusa la possibilità di vagliare la convenienza della proposta di concordato, a meno che non preveda delle classi di creditori, ove è necessario effettuare il c. d. "cram down", allo stesso è affidato un controllo di legalità, che si estende non solo alla completezza e regolarità della documentazione fornita, ma anche alla ragionevolezza e completezza della relazione dell'esperto ( a cui la legge ha affidato il giudizio sulla attendibilità dei dati esposti e sulla fattibilità del piano), la cui validità e affidabilità sono presupposti dalla legge nel delineare i requisiti del giudizio su cui i creditori devono basarsi per esprimere il loro voto.

Ai fini di una disamina della completezza del piano e del connesso parere dell'esperto, appare necessario che lo stesso sia compiutamente sviluppato in tutti i suoi elementi particolari, onde consentire al Tribunale ed ai creditori una valutazione complessiva della sua attendibilità e realizzabilità in concreto e della sua rispondenza ai requisiti richiesti dall'art.160 l. fall., non potendo essere rimessa a scelte successive del debitore e del liquidatore giudiziale la decisione su come sviluppare gli accordi di ristrutturazione dei debiti ed il conseguente piano.

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]