Tribunale di Padova – Prededuzione in sede fallimentare dei crediti dei professionisti per la precedente attività svolta in sede concordataria. Necessari requisiti dell'adeguatezza e dell'utilità.

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Data di riferimento: 
02/03/2015

 

Tribunale di Padova 02 marzo 2015 – Pres. Spaccasassi – Est. Zambotto.

 

Fallimento – Crediti anteriori dei professionisti – Prededuzione – Adeguatezza funzionale e utilità per i creditori – Requisiti necessari.

 

Fallimento –  Precente concordato liquidatorio – Crediti dei professionisti – Prededucibilità - Valutazione del giudice delegato – Inutilità dell'attività svolta.

 

Non è condivisibile la tesi che  ipotizza l’automatico riconoscimento nel successivo fallimento,  ex art. 111, secondo comma L.F., della prededuzione per i crediti dei professionisti che hanno assistito l’imprenditore in crisi nella predisposizione del piano concordatario, crediti che risulterebbero astrattamente dovuti, trattandosi di attività svolta anteriormente al deposito del ricorso,  a prescindere dall’esito della procedura. Ciò  in quanto la prededuzione può essere riconosciuta agli stessi solo se le loro prestazioni  si siano poste, secondo la valutazione ex post del giudice delegato, in rapporto di adeguatezza funzionale con le necessità ripristinatorie dell’impresa e si  siano rivelate utili per i creditori per aver loro consentito una seppur contenuta realizzazione dei rispettivi crediti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

In sede di valutazione da parte del giudice delegato ai fini del riconoscimento della prededucibilità dei crediti dei professionisti, va considerato inutile per i creditori il concordato liquidatorio che sia stato depositato quando già pendevano delle  istanze di fallimento e non abbia, pertanto,  assolto alla funzione di consentire un’anticipata emersione della crisi e che, inoltre, non contenga un quid pluris rispetto alla mera liquidazione dei beni dell’imprenditore,  null'altro prevedendo di diverso se non la collaborazione del liquidatore volontario alla solo ipotetica e imprecisata miglior collocazione del  compendio e l' eventuale rinuncia degli amministratori ai loro crediti, pur sempre possibile anche in sede fallimentare, (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: