Tribunale di Modena – Fattibilità della proposta di concordato - Percentuale minima di soddisfacimento dei creditori chirografari del 5% - Privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. per il professionista.

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Data di riferimento: 
03/09/2014

 Tribunale di Modena, 3 settembre 2014 – Pres. Rel. V. Zanichelli

Concordato preventivo – Fattibilità della proposta – Superamento dello stato di crisi – Tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti – Pagamento in denaro – Percentuale minima di soddisfacimento del ceto creditorio chirografario – Percentuale minima del 5% - Proposta di concordato contenente una percentuale inferiore al 5% – Inammissibilità – Inidoneità della proposta a garantire la funzione del concordato.

Concordato preventivo – Crediti dei professionisti – Privilegi – Privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. – Degradazione al chirografo – Inammissibilità della proposta di concordato – Biennio antecedente l’apertura della procedura.

La procedura concordataria deve necessariamente prevedere il superamento dello stato di crisi in tempi ragionevolmente contenuti e con il riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato. I ridotti tempi di realizzazione vengono individuati dal Tribunale di Modena in tre anni per i concordati liquidatori e in cinque anni per i concordati in continuità aziendale, mentre la misura minima di soddisfacimento del ceto creditorio chirografario viene fissata nel 5%, apparendo una percentuale inferiore non già minimale ma sostanzialmente irrisoria e tale da non poter giustificare l’accesso ad un istituto alternativo alla procedura fallimentare e che deve essere necessariamente caratterizzato da limitazioni in tema di modalità satisfattive idonee a garantire un minimo di tutela alla minoranza dissenziente. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

È inammissibile la proposta di concordato che preveda una generalizzata degradazione al ceto chirografario di tutti i crediti dei professionisti, motivata con la sola circostanza che riguardano note professionali relative ad attività esaurite ben prima del biennio antecedente l’apertura della procedura. Ed invero «In tema di privilegio generale sui beni mobili dovuto sui compensi per le prestazioni professionali rese dall'avvocato, in caso di plurimi incarichi svolti dal professionista il termine temporale degli "ultimi due anni di prestazione" previsto dall'art. 2751 bis, n. 2, cod. civ., va riferito al complessivo rapporto professionale, sicché restano fuori dal privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto»(Cass. civile, Sez. VI, 28/01/2014, n. 1740, in questo sito), indipendentemente (salva la prescrizione) dal tempo trascorso tra la cessazione della prestazione e l’apertura della procedura. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

Si veda anche Cass. civile, Sez. Unite, 23 gennaio 2013, n. 1521, in questo sito

 

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: