Tribunale di Monza – Sottrazione prima del concordato di una ingente somma di denaro dalle casse della società. Rilevanza ai fini dell'ammissibilità e dell'omologa qualora sottaciuta ai creditori.
Tribunale di Monza 04 novembre 2014 – Pres. Paluchowski – Est. Nardecchia.
Concordato preventivo – Atti in frode ai creditori anteriori o successivi all'apertura – Inaffidabilità del debitore – Ostacolo all'ammissione o allo svolgimento della procedura.
Concordato preventivo – Poteri del giudice – Identità di posizione in tutte le fasi della procedura – Atti di frode – Diniego dell'omologa.
Il silenzio mantenuto nel piano e nella proposta di concordato preventivo in merito all'avvenuta indebita sottrazione, prima del deposito della domanda, di una ingente somma di denaro da parte dell'amministratore unico costituisce atto pregiudizievole che, in quanto atto di frode nei confronti dei creditori, impedisce l'apertura del concordato o, se scoperto successivamente, determina la revoca dello stesso ai sensi dell'art. 173 L.F. od il diniego dell'omologa ai sensi dell'art. 180 L.F.
Il legislatore ha infatti inteso sbarrare la via del concordato al debitore il quale abbia posto dolosamente in essere gli atti contemplati dal citato art.173, individuando in essi una ragione di radicale non affidabilità del debitore medesimo e, quindi, un ostacolo obiettivo ed insuperabile allo svolgimento ulteriore della procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Nel definire l'ambito dei poteri del giudice nei tre momenti di ammissibilità, revoca ed omologazione del concordato, la suprema corte ha correttamente affermato un'identità di posizione da parte del giudice e, pertanto, l'utilizzabilità di un medesimo parametro valutativo nelle differenti fasi, con la conseguenza che sia nel corso della procedura che in sede di omologa il tribunale può riesaminare tutte le questioni affrontate in sede di ammissibilità. In particolare il tribunale, anche in assenza di opposizioni, è investito del potere di negare l'omologazione di un concordato preventivo laddove rilevi l'esistenza di atti di frode ai creditori che, ai sensi dell'art. 173 L.F., comportino la revoca dell'ammissione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Allegato | Dimensione |
---|---|
Tribunale di Monza 04 novembre 2014.pdf | 397.21 KB |