Tribunale di Rimini – Ammissione alla procedura di concordato preventivo: crediti dei professionisti, finanziamento per la costituzione del deposito giudiziale, prededucibilità.

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Data di riferimento: 
17/10/2014

Tribunale di Rimini, 17 ottobre 2014 – Pres. Talia, Rel. Rossino.

Concordato preventivo – Ammissione – Predisposizione della proposta e del piano – Crediti dei professionisti – Non prededucibili – Eccezione – Compenso dell’attestatore.

 Concordato preventivo – Ammissione – Poteri del Tribunale – Autorizzazione finanziamento bancario per costituzione deposito giudiziale – Prededucibilità – Art. 182 quater, co. 2, l. fall.

 

I crediti dei professionisti che abbiano assistito una società in sede di ammissione alla procedura di concordato preventivo, al fine della predisposizione della proposta e del piano, non possono essere collocati in prededuzione, eccezion fatta per il compenso dell’attestatore. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

Il Tribunale, nel corso del procedimento volto all’ammissione di una società alla procedura di concordato preventivo, può autorizzare la società stessa a contrarre un finanziamento bancario per la costituzione del deposito giudiziale ex art. 163 l. fall., riconoscendo a tale finanziamento il carattere della prededucibilità, quale credito derivante da finanziamento erogato in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato, ai sensi dell’art. 182 quater, co. 2, l. fall. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=11640.php

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: