Tribunale di Verona - Questione di legittimità costituzionale - Illegittimità del combinato disposto degli artt. 160 e 182 ter l.F. in materia di inammissibilità della proposta concordataria che preveda un pagamento parziale dell'IVA.
Tribunale di Verona 27 marzo 2014 – Pres. Platania – Est. Fontana
Concordato preventivo – Pagamento parziale dell'IVA – Questione di legittimità ex artt. 97 e 3 della Costituzione
Non è manifestamente infondata ed è rilevante ai fini del giudizio di ammissione al concordato preventivo della ricorrente la questione di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 160 e 182-ter l.f. con riferimento all'art. 97 della Costituzione nella parte in cui, rendendo necessariamente inammissibile la proposta che non preveda l'integrale pagamento dell'Iva (ancorché risorsa propria della Unione Europea) non consente alla Pubblica Amministrazione di valutare in concreto, e nel singolo caso proposto e quindi senza generalizzazione, la convenienza della proposta e del piano dell'imprenditore che prospettino un grado di soddisfazione del credito per iva in misura pari al valore delle attività del proponente ed in misura superiore a quella ricavabile dalla procedura fallimentare ed anche in relazione all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non consente alla Pubblica Amministrazione, contrariamente a quanto accade per tutti i creditori privilegiati, di accettare, in relazione a crediti Iva un pagamento inferiore al credito ma superiore a quello ricavabile dalla liquidazione del patrimonio del debitore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Allegato | Dimensione |
---|---|
Tribunale di Verona 27 marzo 2014.pdf | 1.45 MB |