Corte di Cassazione – Estensione del fallimento del socio illimitatamente responsabile e decorrenza del termine annuo di cui all'art. 147 L.F.

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Data di riferimento: 
21/01/2015

 

Cassazione civile, Sez. I, 21 gennaio 2015, n. 1046 – Pres. Ceccherini – Est. Nazzicone

 

Fallimento – Estensione al socio illimitatamente responsabile - Scioglimento del rapporto sociale – Decorrenza del termine annuo ex art 147 L.F. - Iscrizione nel registro delle imprese.

 

L’estensione, ai sensi dell’art. 147 L.F., del fallimento della società al socio illimitatamente responsabile è soggetta al termine di decadenza di un anno dalla iscrizione nel registro delle imprese della vicenda personale (recesso, esclusione, vendita della quota) o societaria (trasformazione  della società) che abbia comportato il venir meno della sua responsabilità illimitata, non pertanto dal momento del suo mero verificarsi. Le vicende che hanno portato allo scioglimento del rapporto sociale infatti, ai sensi dell’art. 2290, 2° comma c.c., non sono opponibili ai terzi fintanto che non siano adeguatamente pubblicizzate. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]