Tribunale di Roma – Amministrazione strordinaria. Prededucibilità dei crediti del professionista sorti in funzione della precedente procedura concordataria giudicata inammissibile.

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Data di riferimento: 
22/01/2015

Tribunale di Roma 22 gennaio 2015 – Pres. Russo – Est. De Renzis

Concordato preventivo – Decreto di inammissibilità – Procedura di Amministrazione straordinaria - Credito del professionista – Prededucibilità – Funzionalità delle prestazioni.

Concordato preventivo –  Attività del professionista - Conseguente fallimento – Verifica del tribunale – Esclusione della prededucibilità – Motivazione necessaria.

Concordato preventivo – Lavoro del professionista – Lacune e cattiva gestione – Possibile elisione del diritto al compenso.

Il decreto di inammissibilità del concordato preventivo e la conseguente sentenza dichiarativa dell’insolvenza della società con ammissione alla procedura di Amministrazione straordinaria non fanno venire meno la natura prededucibile, ex art. 111, secondo comma , L.F., del credito vantato dal professionista in ragione dell’attività di preparazione, presentazione ed assistenza svolta nel corso della procedura concordataria. Ciò che rileva, infatti, è la funzionalità delle prestazioni professionali, da valutare necessariamente in termini di idoneità ed adeguatezza (ex ante) ad una composizione della crisi, essendo irrilevante che questa, inizialmente ritenuta suscettibile di regolazione, venga poi accertata e definita quale irreversibile dal tribunale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Anche nell’ipotesi in cui alla procedura concordataria consegua il fallimento, il tribunale non potrà fare a meno di verificare in concreto l’attività svolta dal professionista e di accertarne il nesso (cronologico, teleologico e di adeguatezza) con la procedura concorsuale concordataria, sicché, una volta compiuti positivamente tali accertamenti, dovrà essere eventualmente adeguatamente motivata l’esclusione della natura prededucibile del credito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La mancata ammissione del procedimento per concordato preventivo non è atta ad inficiare il lavoro svolto dal professionista a meno che non si rilevino eccezioni di ”mala gestio” (da intendere come attività che abbia portato effettivo e comprovato nocumento alla massa dei creditori e che si sia discostata da quella adeguatezza funzionale che caratterizza l'attività difensiva nel contesto della crisi d'impresa) ovvero lacune o censure all’operato del medesimo che, per la loro gravità, siano tali da elidere addirittura il diritto al compenso per l’opera professionale prestata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: