Tribunale di Pescara - Concordato preventivo e transazione fiscale.

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Data di riferimento: 
02/12/2008

Tribunale di Pescara 2 dicembre 2008 - Pres. Zaccagnini - Rel. Filocamo.

Concordato preventivo - Transazione fiscale - Pagamento in percentuale dei crediti tributari privilegiati - Ammissibilità - Condizioni.

Concordato preventivo - Transazione fiscale - Soggezione dell'Amministrazione finanziaria alla maggioranza dei creditori - Voto contrario - Irrilevanza - Effetti.

Nel concordato preventivo con transazione fiscale è ammissibile il pagamento percentuale dei crediti tributari privilegiati purchè vengano rispettate le regole dettate in generale per il trattamento di tutti i crediti prelatizi ed il pagamento, benché in percentuale, non sia inferiore alla soglia minima di soddisfazione costituita dal valore di liquidazione risultante dalla stima di un esperto e non alteri l'ordine legale delle cause di prelazione; tali condizioni valgono non solo quando il piano preveda la soddisfazione non integrale di crediti prelatizi diversi da quelli tributari, ma anche quando venga pianificata la soddisfazione non integrale di soli crediti tributari privilegiati. (fb)

La transazione fiscale inserita in un piano di concordato preventivo è priva di autonoma rilevanza e la sorte dei crediti tributari privilegiati resta legata alla volontà della maggioranza dei creditori e prescinde dalla adesione dell'amministrazione finanziaria; in quest'ultima ipotesi, dalla omologazione del concordato potranno tuttavia discendere soltanto effetti remissori o dilatori e non il consolidamento del debito fiscale e la preclusione di nuovi accertamenti sui tributi oggetto di transazione. (fb)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]