Trib.Rovigo – Giudizio di fallibilità di società in volontaria liquidazione. Revoca della domanda concordataria con riserva a ridosso della scadenza del termine per la presentazione della proposta.

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Data di riferimento: 
29/01/2015

Tribunale di Rovigo  29 gennaio 2015 – Pres. D’Amico – Est. Martinelli

Giudizio di fallibilità – Società in volontario stato di liquidazione –  Comparazione tra attività e passività – Criterio sufficiente.

Concordato preventivo con riserva – Mancata presentazione nei termini della proposta – Udienza ex art. 162 L.F. –  Pronuncia di inammissibilità – Rinuncia alla domanda – Irrilevanza.

 Allorché la società si trovi in un volontario stato di liquidazione e, pertanto, il suo proposito non era quello di restare sul mercato ma, unicamente, di provvedere, previa realizzazione delle attività, al soddisfacimento dei creditori ed  alla  ripartizione tra i soci dell’eventuale residuo,  il giudizio di fallibilità, ai fini dell’applicazione dell’ art. 5 L.F.,  muta, attestandosi esclusivamente in una comparazione tra attività e passività e, dunque, sulla capacità o meno di far fronte alla massa debitoria con la liquidazione dei cespiti attivi. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

 Non è d’ostacolo alla pronuncia da parte del tribunale, nel corso dell’udienza ex art. 162 L.F.,  dell’  inammissibilità della domanda di concordato con riserva (laddove la ricorrente, pur avendo beneficiato del tempo massimo consentito dalla legge per la presentazione della proposta, centoventi giorni poi prorogati di ulteriori sessanta, non abbia adempiuto all’obbligo, o comunque all’onere, di depositarla) l’eventuale rinuncia da parte della stessa alla domanda di concordato, effettuata allo scopo di evitare una pronuncia che, nei due anni successivi le avrebbe precluso la presentazione di una nuova domanda, siccome previsto dal comma 9 dell’art.161 L.F.. Tale rinuncia risulta,  infatti,  inefficace,  considerato, in particolare che , secondo un orientamento giurisprudenziale, non potrebbe essere esaminata un’ ulteriore domanda concordataria, prima di aver concluso il precedente procedimento ed esaminato pertanto, la domanda di fallimento, qualora proposta dal Pubblico Ministero nel corso della stessa udienza, non essendoci  alcun rapporto di -pregiudizialità logico-giuridica, ma solamente di consequenzialità, tra la procedura concordataria e quella fallimentare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]