Tribunale di Monza - Modalità di segnalazione alla Centrale Rischi in caso di concordato preventivo.
Tribunale di Monza 22 dicembre 2014 - Pres. Modigliani – Est. Mariconda.
Centrale Rischi – Segnalazione a sofferenza – Segnalazione come incaglio – Ipotesi.
Concordato in bianco e con continuità aziendale – Classificazione a sofferenza della segnalazione – Esclusione.
Concordato preventivo – Anteriore segnalazione a sofferenza –Ammissibilità - Integrazione della domanda – Legittimità di una peggiore classificazione di rischio.
La segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi da parte degli istituti di credito presuppone che il debitore versi in situazione di sostanziale insolvenza ancorchè non giudizialmente accertata, mentre l'incaglio coincide con una temporanea situazione di obiettiva difficoltà suscettibile di essere rimossa in un congruo periodo di tempo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Le segnalazioni da parte degli istituti di credito in caso di concordato preventivo "in bianco" – disciplinato dall'art.161, VI comma, L.F. - o di concordato "con continuità aziendale" – regolato dall'art. 186 bis L.F. - devono escludere tendenzialmente le classificazioni a sofferenza in pro di quelle quale incaglio, in quanto presupposto dell'ammissione a concordato è il solo stato di crisi e in quanto tale procedura ha sempre più spesso l'obbiettivo del risanamento del debitore che vi accede. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Deve però ritenersi legittima la segnalazione a sofferenza fatta dagli istituti di credito prima della presentazione della domanda di concordato preventivo, ma anche quella successiva fatta alla luce del contenuto della proposta, in particolare laddove il debitore abbia provveduto ad una integrazione dell'istanza che abbia apportato "elementi obbiettivi nuovi", tali da far presumere un aggravamento dello stato di crisi prossimo all'insolvenza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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