Corte d’Appello di Venezia - Impedimento per i pubblico ministero a richiedere il fallimento ex art. 173 L.F. in caso di revoca da parte del debitore della domanda di concordato preventivo.
Corte d’Appello di Venezia 10.12.2014 – Pres. Rossi – Est. Santoro
Concordato preventivo – Revoca della domanda - Venir meno di un presupposto necessario.
Concordato preventivo – Revoca della domanda – Accettazione del pubblico ministero e dei creditori – Non necessita.
Concordato preventivo – Rinuncia del debitore - Udienza ex 173 L. F. - Inutilità della revoca da parte del tribunale - Istanza di fallimento – Legittimazione del pubblico ministero – Non sussiste – Carenza di presupposto necessario.
Non è concepibile che una procedura di concordato preventivo possa proseguire in assenza della relativa domanda da parte del debitore; pertanto, in caso di revoca sopravvenuta della stessa da parte del richiedente viene meno il presupposto stesso della procedura prevista dagli artt. 160 e seguenti L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Per essere efficace la rinuncia non necessita di alcuna accettazione da parte del pubblico ministero ai sensi dell’art. 306, primo comma, c.p.c., dal momento che non è dato individuare quale interesse questi potrebbe avere alla prosecuzione della procedura minore, una volta che, nel corso del procedimento ex art. 173 LF., abbia richiesto il fallimento del debitore. Altresì non è configurabile una accettazione da parte dei creditori, quando la rinuncia sia intervenuta dopo l’ammissione al concordato ma prima della votazione della proposta da parte degli stessi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Laddove la revoca della proposta abbia, come nel caso di specie, avuto luogo prima dell’udienza fissata dal tribunale ai sensi dell’ art. 173 L.F, viene meno una delle fattispecie (artt. 162, 179, 180 e 173 L. F. appunto) che, al di fuori della generale previsione ex art. 7 L.F., legittimano il pubblico ministero alla richiesta di fallimento e ciò in quanto la rinuncia del debitore fa venir meno la necessità che il tribunale si pronunci previamente sulla revoca del concordato che di tale legittimazione costituisce il necessario presupposto. (Pierluigi Ferrini _ Riproduzione riservata)
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