Tribunale di Milano – Concordato preventivo – Attività del professionista che ha presentato la proposta di concordato e prededuzione del credito - Criteri di liquidazione del credito determinato a forfait.
Tribunale di Milano 30 gennaio 2015 – pres. Simonetta Bruno – giudice rel Filippo D’Aquino – giudice Guido Macripò.
Concordato preventivo con riserva – Assistenza e deposito proposta – Credito del professionista – Prededucibilità – Sussistenza.
Concordato preventivo con riserva – Assistenza e deposito proposta – Credito del professionista – Determinazione a forfait – Criteri di liquidabilità
Il credito del professionista può godere della prededuzione a condizione che il suo operato si sia rivelato utile per la massa dei creditori. In questo caso la difficoltà di riconoscere una specifica utilità all'attività del professionista si scontra con il fatto che l'attività di assistenza del professionista non ha messo capo al deposito di una proposta di concordato tale da poter considerare un’astratta utilità per i creditori con valutazione ex ante al momento della prestazione dell'attività. Tuttavia non può essere negato che una specifica utilità possa derivare ai creditori dal deposito della domanda di concordato con riserva, in virtù dell'antergazione degli effetti del fallimento al momento della consecutio di procedure. L'attività professionale a ciò dedicata ha sicuramente attitudine conservativa e antergativa degli effetti del fallimento per la massa e questa attitudine conservativa comporta utilità per i creditori e come tale va riconosciuta in prededuzione. Altrettanto deve dirsi per il deposito della domanda di fallimento che conclude l’iter conservativo degli effetti sostanziali e processuali della domanda di concordato e che gode anch'essa di riconoscimento prededuttivo. (Gianfranco Benvenuto – Riproduzione riservata).
La determinazione di un compenso a forfait deve essere intesa quale predeterminazione della commisurazione del compenso finale indipendentemente dalla effettiva attività concretamente svolta, ma non esclude che tale compenso, ove l’incarico non sia portato a termine, non possa essere oggetto di rideterminazione. In altri termini la predeterminazione attiene alla quantificazione del compenso per la prestazione compiutamente svolta sul presupposto che la stessa sia completata come da mandato conferito (dalla presentazione della domanda di concordato con riserva all’omologa della proposta concordataria), ove la prestazione non sia compiutamente eseguita, tuttavia, anche per circostanze indipendenti dalla volontà del professionista (ovvero del cliente), la commisurazione del corrispettivo deve tener conto della concreta esecuzione della prestazione e quindi della parziale inesecuzione della stessa. (Gianfranco Benvenuto – Riproduzione riservata).
Provvedimento segnalato dall’avv. Gianfranco Benvenuto
Si veda anche, in questo sito, Cass. 30 gennaio 2015 n. 1765
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