Tribunale di Forlì – Consecuzione tra procedure e limiti di applicabilità dell’art. 69 bis co 2° l.f..

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Data di riferimento: 
22/10/2014

 

Tribunale di Forlì 22 ottobre 2014- Est. Alberto Pazzi

Concordato preventivo - Dichiarazione di fallimento - Consecuzione delle procedure – Art. 69 bis co. 2° l.f. – applicabilità..

Ai fini dell’applicazione di quanto previsto all’art. 69 bis co. 2° l.f. nel caso in cui al concordato sia seguito dopo un certo lasso di tempo il fallimento, e venga accertato che lo stato di crisi in base al quale la società debitrice ha chiesto l’ammissione al concordato preventivo era in realtà uno stato di insolvenza, non va valutata, quale presupposto, la continuità temporale fra le due procedure, ma quella causale di modo che, in presenza di un rilevante intervallo di tempo fra le due procedure (qualche mese), ai fini della retrodatazione del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato sarà necessario verificare se il fallimento sia stato dichiarato o meno in base all’accertamento dell’evoluzione negativa di quel medesimo stato di insolvenza che aveva portato al deposito del ricorso inerente la prima procedura. (Nell’ipotesi il credito chirografario relativo agli interessi maturati sul debito bancario dopo la data di deposito della prima domanda di concordato non è stato ammesso al passivo). (Giulia Del Fabbro – Riproduzione riservata).

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]