Corte di Cassazione - Nozione di sofferenza ai sensi delle Istruzioni della Banca d'Italia - l'insolvenza ivi richiamata non coincide con la nozione di insolvenza di cui all'articolo 5 legge fallimentare
Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile ,Sentenza n. 1725 del 29.01.2015 - Presidente Rordorf - Relatore Cristiano
Banca d’Italia – appostazione a sofferenza – presupposti.
Banca d’Italia – appostazione a sofferenza – insolvenza ex art. 5 legge fallimentare – necessità – esclusione.
Secondo le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, l'appostazione a sofferenza non richiede una previsione di perdita del credito e, dunque, ben può sussistere anche qualora il patrimonio del debitore consenta ancora, allo stato e nel contesto della sua negatività, margini di rientro: ciò che conta è la chiara e documentabile emergenza che, al momento della sua segnalazione, il rientro non appaia sicuro o, quantomeno, altamente probabile e che, pertanto, si configuri un serio pericolo di insolvenza. (avv. Francesco Dialti – Riproduzione riservata)
L'appostazione a sofferenza non comporta la necessità che la situazione del debitore coincida con quella propria dell'insolvenza fallimentare. Ai fini della segnalazione è, pertanto, sufficiente una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzata come deficitaria, ovvero una grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza alcun riferimento ai concetti di incapienza o di definitiva irrecuperabilità del credito. Se, infatti, la nozione di insolvenza rilevante ai sensi delle istruzioni di Banca d'Italia ai fini della segnalazione a sofferenza si identificasse con quella contemplata dall'articolo 5 legge fallimentare, verrebbe meno la stessa utilità della segnalazione, posto che gli altri intermediari creditizi si troverebbero nell'impossibilità di attivarsi in tempo utile per cautelare la propria posizione. (avv. Francesco Dialti – Riproduzione riservata)
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Cass.29 gennaio 2015 n. 1725.pdf | 686.24 KB |