Corte d’Appello di Catanzaro – Concordato preventivo con riserva: concessione dei termini per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione e prorogabilità.

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Data di riferimento: 
20/10/2014

Corte d’Appello di Catanzaro, sez. II, 20 ottobre 2014, n. 1462 – Pres. Majore, Rel. Romano.

 

Concordato preventivo con riserva – Termine per presentare la proposta, il piano e la documentazione – Poteri del tribunale – Delimitati nel massimo consentito – Prorogabilità.

Concordato preventivo con riserva – Richiesta di concessione di proroga – Abuso.

Concordato preventivo – Ammissibilità – Rimessione al primo giudice.

 

Sebbene l’art. 161, u.c. l.f. preveda che, in caso di pendenza di istanza di fallimento, il termine concedibile per il deposito della proposta e del piano a seguito di istanza di concordato c.d. in bianco sia di sessanta giorni prorogabili di ulteriori sessanta, il tribunale può fissare fin dall’inizio un primo termine anche superiore ai sessanta giorni, purchè non superiore al termine massimo complessivo consentito di centoventi giorni. Purchè si rimanga all’interno del termine massimo di centoventi giorni previsto dalla legge, il giudice è quindi libero di fissare anche termini “intermedi” diversi, poiché quelli previsti dal legislatore devono intendersi puramente ordinatori. Ciò significa, peraltro, che ove venga concesso ab initio un termine superiore ai sessanta giorni, l’eventuale proroga dev’essere richiesta entro il termine fissato dal giudice e non entro quello “legale” di sessanta giorni. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

La circostanza che l’imprenditore abbia depositato il piano e la proposta dopo la scadenza del termine fissato dal Tribunale e da questi non prorogato non legittima da sola la decisione di inammissibilità della proposta ove la suddetta documentazione sia stata comunque depositata dall’imprenditore entro il termine massimo di centoventi giorni concedibile ai sensi dell’u.c. dell’art. 161 l.f., sebbene non concesso. In quest’ipotesi, infatti, il Tribunale è chiamato a rivedere il proprio provvedimento di mancata concessione della proroga, poiché l’avvenuto deposito della documentazione entro il termine massimo concesso dalla legge può essere considerato indice del fatto che la richiesta di proroga non integrava una condotta abusiva ed elusiva dello strumento concordatario, unico controllo che il tribunale deve svolgere ove richiesto della proroga. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

Ove la dichiarazione di inammissibilità del concordato sia basata sul mero superamento dei termini concessi per il deposito del piano e della proposta e tale superamento sia negato in sede di reclamo avverso la conseguente sentenza di fallimento, la procedura deve essere rimessa al Tribunale perché provveda alle valutazioni che conseguono alla tempestiva produzione della domanda e prenda le conseguenti determinazioni (ex art. 162 o 163 l.f.) per ragioni che non possono riguardare l’osservanza del termine per il deposito della domanda. Non può infatti la Corte d’Appello valutare, in luogo del Tribunale, l’ammissibilità della proposta e dichiarare aperta la procedura. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=11541.php

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]