Tribunale di Rimini – Deposito presso un pubblico ufficiale del testo dell'accordo di ristrutturazione dei debiti - Improrogabilità del termine ex art.182 bis, sesto comma L.F.
Tribunale di Rimini 23 settembre 2013 – Pres. Rossino – Est. Ricci.
Accordo di ristrutturazione dei debiti – Deposito presso un pubblico ufficiale ed autentica delle sottoscrizioni.
Fase precedente la formalizzazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti – Sospensione azioni esecutive e cautelari – Termine di giorni sessanta – Non prorogabilità.
E' opportuno, per garantire i creditori a riguardo della sua unicità, che il testo definitivo dell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182 bis L.F. sia depositato presso un pubblico ufficiale e le sottoscrizioni della proposta e delle accettazioni siano autenticate. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il termine di 60 giorni di sospensione delle azioni cautelari o esecutive, come e richiamato dal sesto comma dell' articolo 182 bis L.F., in caso di richiesta in tal senso formulata nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo , non è prorogabile. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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TRIBUNALE DI RIMINI 23 settembre 2013.pdf | 105.41 KB |