Tribunale di Rimini – Deposito presso un pubblico ufficiale del testo dell'accordo di ristrutturazione dei debiti - Improrogabilità del termine ex art.182 bis, sesto comma L.F.

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Data di riferimento: 
23/09/2014

 

Tribunale di Rimini 23 settembre 2013 – Pres. Rossino – Est. Ricci.

 

Accordo di ristrutturazione dei debiti – Deposito presso un pubblico ufficiale ed  autentica delle sottoscrizioni.

 

Fase precedente la formalizzazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti – Sospensione azioni esecutive e cautelari – Termine di giorni sessanta – Non prorogabilità.

 

 E' opportuno, per garantire i creditori a riguardo della sua unicità, che il testo definitivo dell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182 bis L.F. sia depositato presso un pubblico ufficiale e le sottoscrizioni della proposta e delle accettazioni siano autenticate. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Il termine di 60 giorni di sospensione delle azioni cautelari o esecutive, come e richiamato dal sesto comma dell' articolo 182 bis L.F., in caso di richiesta in tal senso formulata nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo , non è prorogabile. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) 

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]