Tribunale di Rimini – Concordato preventivo: infalcidiabilità dell' IVA e delle ritenute operate e non versate nel rispetto dei crediti privilegiati anteriori. Obblighi informativi del debitore proponente.
Tribunale di Rimini 08 ottobre 2014 – Pres. Talia – Est. Ricci
Concordato preventivo – Possibilità della sola dilazione dell'IVA – Ritenute operate e non versate – Stessa disciplina.
Concordato preventivo – Pagamento integrale dell'IVA – Crediti privilegiati anteriori - Presunta soddisfazione in caso di liquidazione – Rispetto dell'art. 160, secondo comma L.F. - Ricorso necessitato alla finanza esterna.
Concordato preventivo – Proposta – Obblighi informativi – Causa pendente nei confronti degli organi sociali – Difetto di notizie – Inammissibilità della proposta.
L’art. 182 ter L.F., laddove al primo comma prevede che la proposta di concordato preventivo può configurare solo la dilazione dell’ IVA e, quindi, implicitamente ne esclude la falcidia , costituisce norma eccezionale ed inderogabile che si applica ad ogni forma di concordato , ancorché proposto senza ricorrere all’istituto della transazione fiscale. La medesima disciplina opera, in base al disposto della legge 122 del 30 luglio 2010, anche nei confronti delle ritenute operate e non versate e ciò in quanto rispetto ad esse l’imprenditore è mero sostituto d’imposta . (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La norma speciale contenuta nell’art. 182 ter L.F., che prevede il pagamento integrale dell’ IVA, deve trovare applicazione senza incidere sul trattamento degli altri creditori privilegiati con grado anteriore, in particolare lavoratori dipendenti, professionisti, agenti ed imprese artigiane e cooperative, e, pertanto, la proposta di concordato che ne prevede la falcidia risulta inammissibile qualora, in caso di liquidazione, il valore presunto di realizzo dell’attivo ne potesse garantire l’integrale soddisfazione. Ne deriva che, in caso di in capienza dell’attivo concordatario, il debitore deve necessariamente fare ricorso alla finanza esterna, che dovrà essere finalizzata al pagamento integrale dei crediti fiscali speciali (per IVA e ritenute) al fine di assicurare, nel rispetto dell’art.160, secondo comma L.F., una soddisfazione adeguata dei creditori privilegiati con grado anteriore ed, eventualmente, una almeno minima soddisfazione dei chirografari. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Ulteriori profili, che concernono la condotta del debitore e gli obblighi informativi che su di lui incombono nei confronti dei creditori, assumono rilevanza e costituiscono precondizione per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo. Gli stessi atti , occultamento o dissimulazione di parte dell’attivo, dolosa omissione della denuncia di uno o più crediti, esposizione di passività insussistenti e altri atti di frode, che, ai sensi dell’art. 173 L.F. giustificano la revoca all’ammissione alla procedura di concordato preventivo, precludono anche ex ante l’apertura della medesima procedura qualora emergano prima dell’adozione del provvedimento formale di ammissione (nel caso di specie il debitore aveva, tra l’altro, omesso di informare i creditori della pendenza di una causa promossa da un creditore contro gli organi sociali, rendendo con ciò il piano potenzialmente inidoneo rispetto al fine cui era destinato e, pertanto, inammissibile la proposta di concordato ). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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