Tribunale di Modena – Il controllo sostanziale del Tribunale in sede di omologa dell’accordo di ristrutturazione del debito.

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Data di riferimento: 
19/11/2014

Tribunale di Modena, 19 novembre 2014 – Pres. Zanichelli, Rel. Mirabelli.

 

Accordi di ristrutturazione dei debiti – Omologa – Controllo sostanziale del Tribunale.

 

Accordi di ristrutturazione dei debiti – Omologa – Controllo sostanziale del Tribunale – Ratio – Tutela dei creditori estranei e dei terzi.

 

Accordi di ristrutturazione dei debiti – Omologa – Controllo del Tribunale – Preclusa la valutazione sulla convenienza economica dell’accordo.

 

Accordi di ristrutturazione dei debiti – Adesione di almeno il 60% dei creditori – Accertamento al momento del deposito del ricorso ex art. 182 bis l. fall.

 

In assenza di opposizioni, il controllo del Tribunale, in sede di omologa dell’accordo di ristrutturazione del debito, deve riguardare necessariamente i seguenti aspetti: a) la competenza del giudice adito a pronunciarsi sull’omologa; b) la sussistenza, in capo al soggetto proponente, della qualifica di imprenditore commerciale fallibile e in stato di crisi; c) l’effettiva esistenza di un accordo pubblicato nel registro delle imprese e stipulato con un numero di creditori che rappresenti almeno il 60% dei crediti; d) la completezza della documentazione di cui all’art. 161, comma 2, l. fall. (richiamato dall’art. 182 bis, comma 1, l. fall.); e) la sussistenza della relazione di un professionista avente i requisiti di cui all’art. 67, comma 3, lett. d), l. fall., sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei del termine di 120 giorni dall’omologazione (o dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione). Segnatamente, deve trattarsi di un controllo non solo formale, bensì sostanziale e non limitato alla mera verifica di completezza, coerenza e ragionevolezza della relazione dell’esperto, che pure costituisce punto di riferimento necessario per tale valutazione (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata).

 

Il controllo sostanziale effettuato dal Tribunale, in sede di omologa dell’accordo di ristrutturazione del debito, svolge la funzione di garantire i creditori estranei (e i terzi) rispetto agli effetti che si producono nei loro confronti, prima tra tutti l’esenzione da revocatoria degli atti, delle garanzie e dei pagamenti posti in essere in esecuzione dell’accordo, tenuto conto dell’assenza di un loro coinvolgimento negoziale; si ritiene, infatti, che, a fronte della mancanza negli accordi di ristrutturazione di una procedura che importi comunicazione effettiva ai creditori e possibilità di esprimere un consenso informato, il mero rimedio dell’opposizione potrebbe risultare insufficiente per la tutela dei propri interessi, laddove non fosse possibile al Tribunale esercitare comunque un vaglio di merito sull’idoneità dell’accordo a consentire il superamento della crisi e il pagamento dei crediti estranei alla ristrutturazione (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata).

 

In sede di omologa dell’accordo di ristrutturazione del debito, al Tribunale rimane preclusa solo la valutazione di convenienza economica dell’accordo per i creditori, dovendosi invece verificare le concrete prospettive di attuabilità dell’accordo di ristrutturazione del debito con gli aderenti, nonché, più in generale, del piano per il superamento della crisi e, in particolare, la realizzabilità delle entrate previste e la loro idoneità a consentire il pagamento integrale dei creditori estranei, nella tempistica indicata nella norma ex art. 182 bis l. fall. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata).

 

Con riferimento al necessario raggiungimento del 60% dei crediti aderenti all’accordo rispetto all’indebitamento complessivo dell’imprenditore, non essendovi in dottrina e in giurisprudenza concordia sul momento in cui tale soglia deve essere raggiunta (e se abbiano rilievo i fatti successivi fino all’omologa in termini di nuove adesioni o di modifica dell’indebitamento), deve ritenersi necessario che le adesioni pari a tale percentuale siano presenti alla data di deposito del ricorso ex art. 182 bis l. fall. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata).

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=11718.php

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]