Tribunale di Cassino – Contratti in corso di esecuzione ex art. 169 bis L.F. e tutela del terzo contraente;abuso del concordato.
Tribunale di Cassino, 29 ottobre 2014 – Pres. Ghionni, Est. Petteruti.
Concordato preventivo – Contratti in corso di esecuzione ex art. 169 bis L.F. – Sindacato del tribunale – Incongruenza della richiesta con la proposta concordataria – Valutazione sull’opportunità economica e la meritevolezza della proposta – Esclusione.
Concordato preventivo – Contratti in corso di esecuzione ex art. 169 bis L.F. – Disclosure sulle finalità della procedura – Necessità.
Concordato preventivo – Scioglimento dei contratti in corso di esecuzione ex art. 169 bis L.F. – Sindacato prettamente giuridico – Indennizzo al terzo contraente – Procedimento bifasico.
Concordato preventivo – Scioglimento dei contratti in corso di esecuzione ex art. 169 bis L.F. – Abuso del concordato.
Concordato preventivo – Artt. 42, 43 e 44 L.F. – Mancato richiamo da parte dell’art. 169 L.F. – Volontà legislativa di trattamento differenziato rispetto alla procedura fallimentare – Poteri di gestione ordinaria della società in concordato – Variazione delle masse attive e passive – Ammissibilità.
Il tribunale non può rigettare l’istanza di scioglimento dei contratti in corso di esecuzione ex art. 169 bis L.F. se non per ragioni connesse all’incongruenza con la proposta concordataria, poiché ogni ulteriore e diverso giudizio, ivi compreso quello circa la convenienza per gli stessi creditori, comporterebbe un esame sull’opportunità economica e la meritevolezza della proposta, valutazione che, tuttavia, esula dal sindacato sulla causa concreta del concordato. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
L’eventuale ammissione dell’istanza di scioglimento dei contratti in corso di esecuzione ex art. 169 bis L.F. nella fase precedente il deposito della proposta presuppone la necessaria, seppure sintetica, disclosure sulle finalità della procedura, al fine di consentire un vaglio consapevole da parte del tribunale, anche alla luce dei presumibili effetti stabilizzati dello scioglimento nell’ipotesi di mancata conclusione della procedura concordataria. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
I pregiudizi subiti dal terzo contraente in relazione allo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione ai sensi dell’art. 169 bis L.F. possono essere valutati dal tribunale con un sindacato prettamente giuridico, ovvero di legittimità ed ammissibilità nei confini imposti dalla predetta norma e dalle norme imperative dell’ordinamento. Tale soluzione si giustifica anche per il fatto che il procedimento de quo è bifasico: nella valutazione sull’autorizzazione allo scioglimento si soppesa l’interesse della massa dei creditori; in quello di determinazione dell’indennizzo l’interesse dell’altro contraente. Conseguentemente, la tutela del terzo contraente è succedanea, e non preventiva, e trova la propria sede sul piano indennitario o risarcitorio, profili che, peraltro, esulano dalle competenze del tribunale fallimentare. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
La tutela del terzo contraente si esplica anche attraverso il divieto dell’abuso del concordato, da ravvisarsi nelle ipotesi in cui allo scioglimento contrattuale non segua poi la conclusione della procedura concordataria per fatto imputabile alla parte, la quale intenda utilizzare lo strumento di cui all’art. 169 bis l.f. solo per interrompere un contratto ritenuto eccessivamente gravoso per l’impresa, senza voler realmente perseguire la strada concordataria. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)
Il mancato richiamo nell’art. 169 L.F. agli artt. 42, 43 e 44 L.F. è espressione di una volontà legislativa di trattamento differenziato rispetto alla procedura fallimentare. L’assenza di spossessamento dell’imprenditore, ed anzi l’espressa attribuzione dei poteri di gestione ordinaria della società in concordato (artt. 161 e 167 L.F.) confermano, al contrario, la possibile variazione delle masse attive e passive durante la procedura, salvo l’introduzione di disposizioni volte a salvaguardare il patrimonio, nell’interesse dei creditori, attraverso un meccanismo di autorizzazioni giudiziali o revoca degli atti frodatori (art. 173 L.F.). (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
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