Tribunale di Rovigo – Rinuncia alla domanda di concordato con riserva ed inammissibilità della riproposizione nei due anni successivi.

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Data di riferimento: 
21/10/2014

 

Tribunale di Rovigo 21 ottobre 2014 – Pres. D'Amico – Est. Martinelli

 

Concordato con riserva – Domanda rinunciata –  Non riproponibilità dell'istanza nei due anni successivi.

 

Domanda di concordato con riserva – Mancato deposito della proposta - Rinuncia finalizzata alla riproposizione – Ipotesi di abuso del concordato – Possibile esclusione.

 

L’art. 161, IX comma l.f.,  che prevede  l’inammissibilità della domanda di concordato con riserva  se nei due anni precedenti era stata presentata analoga istanza alla quale non avesse fatto seguito l’ammissione alla procedura, è applicabile anche all’ipotesi in cui la prima  domanda di concordato in bianco sia stata  rinunciata, poiché la disposizione fa riferimento all’oggettiva mancanza di ammissione, senza indicarne la causa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

La rinuncia alla domanda di concordato con riserva, quand’anche finalizzata ad evitare la preclusione processuale di cui all’art. 161, IX comma, l.f.,   non può configurare un’ipotesi di abuso del concordato allorché,  per garantire il pieno contraddittorio tra le parti e la eventuale domanda di fallimento da parte del P.M.,  sia comunque mantenuta l’udienza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]