Tribunale di Bergamo – Concordato preventivo e diritto della banca di incamerare le somme riscosse in esecuzione di un contratto di conto corrente che preveda il c.d. "patto di compensazione".
Tribunale di Bergamo 19 ottobre 2011 – Est. Alfani
Fallimento e concordato preventivo – Disparità di trattamento tra i creditori - Non sussiste – Proposta di concordato - Iscrizione nel registro delle imprese quale forma di pubblicità-notizia - Utilità per i creditori.
Conto corrente – Patto di compensazione – Mero effetto contabile – Modificazioni quantitative del rapporto.
Concordato preventivo – Prosecuzione dei rapporti in essere – Inscindibilità dei patti previsti nel negozio.
Non sussiste disparità di trattamento tra i creditori dell’imprenditore che chiede il concordato preventivo e quelli del fallito, in quanto sia gli uni che gli altri , tramite la pubblicità della deliberazione dell’amministratore della società di richiedere il concordato e la pubblicità della dichiarazione di fallimento, vengono a conoscenza della cristallizzazione del patrimonio dell’imprenditore e degli effetti connessi alla stessa. Il creditore, infatti, con l’iscrizione di detta deliberazione nel registro delle imprese, prevista dall’art.152 L.F., , è posto nella condizione di conoscere delle intenzioni dell’imprenditore e dei rischi che corre avendo rapporti commerciali con lui e di adottare, di conseguenza, quelle cautele e precauzioni necessarie ad evitare gli effetti pregiudizievoli che gli art. 168 e 169 L.F. fanno retroagire alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il patto c.d. “di compensazione” o più correttamente “di annotazione ed elisione nel conto delle partite di segno opposto”, inserito in un conto corrente assistito da apertura di credito, non integra una compensazione in senso tecnico come da disposto dell’art. 1853 c.c., ma un mero effetto contabile dell’esercizio del diritto, spettante al correntista, di variare continuamente la sua disponibilità. In altri termini l’annotazioni delle riscossioni e dei pagamenti non fa sorgere credito o debiti in senso giuridico, ma serve a rappresentare le modificazioni quantitative che il rapporto subisce nel suo svolgimento, e, quindi ad attuare un continuo regolamento contabile dei singoli crediti, idoneo in particolare a costituire un deposito a favore del cliente, ovvero, se il conto abbia affidamento della banca e presenti un saldo passivo, a ricostruire la provvista o ad estinguere il debito dello sconfinamento del fido, con effetto propriamente solutorio (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).
Laddove il rapporto di conto corrente bancario prosegua dopo l'ammissione del cliente alla procedura di concordato preventivo, non v'è motivo di escludere una parte del regolamento contrattuale, onde si deve ritenere che mantenga la sua efficacia anche il c.d. " patto di compensazione" eventualmente previsto in contratto che attribuisca alla banca il diritto di "incamerare" le somme riscosse in forza delle cessioni dei crediti verso terzi operate a suo favore da quello stesso cliente . (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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