Tribunale di Rovigo – Concordato preventivo: apporto di finanza esterna e caducazione del patto di compensazione contenuto nei contratti bancari.
Tribunale di Rovigo, 7 ottobre 2014 – Pres. D’Amico, Rel. Martinelli.
Concordato preventivo – Apporto di finanza esterna – Limiti operanti per le risorse sociali – Ordine delle cause di prelazione e dei tempi di adempimento – Esclusione – Ragionevole durata della procedura – Necessità.
Concordato preventivo – Vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. – Mandato al liquidatore per la vendita dei beni – Compatibilità.
Concordato preventivo – Ambito applicativo degli artt. 169 bis e 72 L.F. – Distinzione – Applicazione dell’art. 169 bis L.F. – Caducazione del patto accessorio di compensazione contenuto nei contratti bancari.
Nel concordato preventivo in caso di apporto di finanza esterna non vi è alcuno dei limiti operanti per le risorse sociali, sia in relazione all’ordine delle cause di prelazione (art. 160, comma 2, L.F.), sia in relazione ai tempi di adempimento (pur restando il limite invalicabile della ragionevole durata della procedura). (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
Nel concordato preventivo è compatibile il vincolo di destinazione operato ai sensi dell’art. 2645 ter c.c. sul compendio immobiliare del terzo a favore dei creditori concordatari, con mandato al liquidatore di provvedere alla vendita dei beni e alla soddisfazione dei creditori stessi. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
L’ambito applicativo dell’art. 169 bis L.F. differisce da quello di cui all’art. 72 L.F., legittimando lo scioglimento (e non la risoluzione) di contratti anche unilaterali ed anche parzialmente adempiuti, essendo tale orientamento giustificato dal mancato richiamo all’art. 72 L.F., dal tenore letterale dell’art. 169 bis L.F. (che parla di contratti in corso di esecuzione), dall’espressa indicazione al comma 4 del medesimo articolo delle ipotesi di deroga alla predetta disciplina. Pertanto, l’applicazione dell’art. 169 bis L.F. implica necessariamente la caducazione del patto accessorio di compensazione eventualmente contenuto nel contratto stipulato con la banca. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
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