Tribunale di Milano – Revocatoria di negozio indiretto finalizzato a un pagamento preferenziale.

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Data di riferimento: 
02/09/2014

 

Tribunale di Milano 02 settembre 2014 – Est. Lupo

 

Fallimento – Negozio indiretto anormalmente solutorio – Assoggettabilità a revocatoria – Possibilità di scelta  dell' atto oggetto dell'impugnativa.

 

E' revocabile ex art. 2901 c.c. il negozio indiretto anormalmente solutorio in quanto finalizzato ad un pagamento preferenziale, posto in essere attraverso più atti convergenti. In tal caso il creditore che agisce in revocatoria può rivolgere la propria impugnativa  contro l'atto più significativo o da un punto di vista economico oppure che meglio riveli gli elementi della frode. (Nel caso specfico si era estinta una posizione debitoria non garantita attraverso l'erogazione di un finanziamento ipotecario. Il Tribunale ha dichiarato inefficaci sia il pagamento estintivo del debito sia le garanzie accessorie al contratto di finanziamento). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]