Tribunale di Monza – Concordato preventivo con riserva e pagamenti relativi a contratti a prestazioni continuative stipulati anteriormente con prestazioni svolte parte anteriormente e parte posteriormente alla proposizione della domanda.

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Data di riferimento: 
10/06/2014

Tribunale di Monza, 10 giugno 2014 – Pres. Paluchowski, Est. Crivelli.

 

Concordato preventivo – Concordato preventivo con riserva – Pagamenti relativi a contratti a prestazioni continuative – Atto di ordinaria amministrazione – Presupposti.

 

Nel concordato preventivo con riserva i pagamenti relativi a contratti a prestazioni continuative stipulati anteriormente e con prestazioni svolte in parte anteriormente e in parte posteriormente alla proposizione della domanda possono essere ritenuti legittimi, versandosi in ipotesi di naturale prosecuzione del contratto, poiché si tratta di rapporti con inscindibilità delle prestazioni ovvero di rapporti di durata dai quali sorgono coppie di prestazioni di per sé isolabili sotto il profilo funzionale ed economico, con la conseguenza che il relativo pagamento deve essere considerato alla stregua di un atto di ordinaria amministrazione, non soggetto a preventiva autorizzazione del tribunale, posto che il relativo credito matura in pendenza della procedura (a differenza di quello relativo alle prestazioni maturate integralmente nel periodo ante proposta, che invece ricadono nella disciplina di cui all’art. 182 quinquies L.F.). (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]