Tribunale di Roma – Nuova domanda di concordato preventivo (incompleta) subito dopo la rinuncia a una precedente domanda, al fine di evitare o ritardare il fallimento: abuso del diritto.
Tribunale di Roma, 17 luglio 2014 – Pres. Russo, Est. De Renzis.
Concordato preventivo con riserva – Rinuncia alla domanda – Termine per il deposito ex art. 161, 6° co. – Inammissibilità della procedura.
Concordato preventivo – Domanda di concordato preventivo con riserva – Rinuncia a valersi del termine ex art. 161, comma 6, L.F – Presentazione di una seconda domanda di concordato c.d. pieno – Sussistenza di gravi lacune nella seconda domanda – Abuso del diritto – Inammissibilità.
Concordato preventivo – Giudizio prefallimentare pendente – Rapporti – Facoltà del debitore di proporre una procedura concorsuale alternativa al fallimento – Determinazione unilaterale e potestativa da parte del debitore dei tempi del procedimento – Inammissibilità.
Va dichiarata inammissibile la procedura di concordato preventivo introdotto con ricorso ex art. 161, 6° co. l.f. benché vi sia stata la rinuncia del debitore, quando essa sia avvenuta in limine della scadenza del termine concesso per il deposito del piano, della proposta e della documentazione di cui all’art. 161, 1° e 2° co. l.f. e con il palese intento di evitare una pronuncia che, nei due anni successivi, osti alla presentazione di una nuova domanda di pre-concordato. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)
È connotata da profili di abuso dello strumento concordatario la condotta del debitore che, pur avendo rinunciato a valersi del termine per il deposito del piano concordatario e della relativa documentazione ai sensi dell’art. 161, comma 6, L.F., a distanza di soli pochi giorni, vedendosi evocato in giudizio ex art. 162 L.F. e con il fine ulteriore di accertare lo stato di insolvenza, abbia utilizzato lo strumento concordatario per paralizzare tali accertamenti presentando una seconda domanda di concordato c.d. pieno contenente gravi lacune, essendo priva del piano con la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, nonché dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura. In tale ipotesi la seconda domanda di concordato dovrà essere dichiarata inammissibile per contrarietà ai principi di buona fede e correttezza. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
Con riferimento al rapporto tra la domanda di concordato preventivo e l’eventuale giudizio prefallimentare già pendente, pur essendo riconosciuta al debitore la facoltà di proporre una procedura concorsuale alternativa al suo fallimento, al medesimo debitore non è consentito di disporre unilateralmente e potestativamente dei tempi del procedimento fallimentare, venendo così a paralizzare l’iniziativa delle altre parti. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
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