Tribunale di Rimini – Domanda di concordato presentivo con riserva in presenza di istanze di fallimento. Fissazione di un termine massimo di sessanta giorni.

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Data di riferimento: 
02/07/2014

 

Tribunale di Rimini 02 luglio 2014 – Pres. Talia

 

Concordato preventivo con riserva – Istanze di fallimento –  Termine massimo per il deposito di sessanta giorni – Adempimenti.

In presenza di istanze di fallimento il termine  da concedersi ex art. 161 comma 6  per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 non può essere superiore a sessanta giorni. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]