Tribunale di Rimini – Domanda di concordato presentivo con riserva in presenza di istanze di fallimento. Fissazione di un termine massimo di sessanta giorni.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 10/10/2014 - 18:03
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Data di riferimento:
02/07/2014
Tribunale di Rimini 02 luglio 2014 – Pres. Talia
Concordato preventivo con riserva – Istanze di fallimento – Termine massimo per il deposito di sessanta giorni – Adempimenti.
In presenza di istanze di fallimento il termine da concedersi ex art. 161 comma 6 per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 non può essere superiore a sessanta giorni. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
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Concetti di diritto fallimentare:
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]