Tribunale di Monza – Legittimazione al giudizio di opposizione al concordato preventivo.

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Data di riferimento: 
11/07/2014

Tribunale di Monza, 11 luglio 2014 – Pres. Paluchowski, Est. Nardecchia.

 

 

Concordato preventivo – Sindacato d’ufficio del tribunale – Ammissibilità, revoca e omologazione del concordato – Identità di posizione da parte del giudice – Medesimo parametro valutativo – Preclusioni o limiti al riesame – Insussistenza.

 

Concordato preventivo – Legittimazione al giudizio di opposizione – Art. 180 L.F. – Creditori dissenzienti inclusi nell’elenco approvato ex art. 176 L.F. – Creditori che non hanno esercitato il diritto di voto – Creditori consenzienti ex art. 178 L.F. – Creditori non convocati o non ammessi al voto – Interesse diretto e attuale all’opposizione.

 

Concordato preventivo – Valutazione del merito della proposta – Potere d’ufficio del giudice – Esclusione.

 

 

Per quanto riguarda l’ambito dei poteri di sindacato d’ufficio del tribunale nei tre diversi momenti di ammissibilità, revoca e omologazione del concordato, vi è un’identità di posizione da parte del giudice e pertanto l’utilizzabilità di un medesimo parametro valutativo nelle differenti fasi, in quanto, nell’analisi del rapporto tra controllo giurisdizionale in fase di ammissibilità, nel corso della procedura e in sede di omologa, non si rinviene alcun effetto preclusivo, né alcun limite al riesame di questioni già decise nella fase introduttiva. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

Ai sensi del novellato art. 180 L.F., nell’ambito dei creditori con diritto di voto, perché inclusi nell’elenco approvato dal giudice delegato ai sensi dell’art. 176 L.F., la legittimazione a partecipare in sede oppositiva al giudizio di omologazione è riferibile solo a coloro che non hanno espressamente approvato la proposta, poiché i creditori che non hanno esercitato il diritto di voto, pur avendone la facoltà, sono ritenuti consenzienti ai sensi dell’art. 178 L.F. La legittimazione deve essere riconosciuta, purtuttavia, anche a quei creditori che, pur non avendo dissentito per non aver preso parte all’adunanza fissata per il voto, o perché non convocati, o perché non ammessi al voto, intendano contrastare l’omologazione, prospettando l’interesse diretto e attuale al giudizio in riferimento al trattamento loro riservato (o non riservato) dalla proposta. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

Il tribunale è privo del potere di valutare d’ufficio il merito della proposta, in quanto tale potere appartiene solo ai creditori, così che solo in caso di dissidio tra i medesimi in ordine alla fattibilità della proposta, denunciabile attraverso l’opposizione all’omologazione, il tribunale può intervenire risolvendo il contrasto con una valutazione di merito in esito ad un giudizio, quale è quello di omologazione, in cui le parti contrapposte possono esercitare appieno il loro diritto di difesa. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]