Tribunale di Palermo – Concordato preventivo con riserva: inerzia del ricorrente che non indichi le attività compiute ex art. 161, comma 8, L.F.
Inserito da Giulia Gabassi il Ven, 03/10/2014 - 11:51
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Data di riferimento:
19/06/2014
Tribunale di Palermo, 19 giugno 2014 – Pres. Novara, Est. Turco.
Concordato preventivo con riserva – Doveri informativi del ricorrente – Inadempimento – Mancata indicazione delle attività compiute ex art. 161, comma 8, L.F. – Inidoneità.
La mancata indicazione delle attività compiute in relazione alle richieste informative statuite dal tribunale in conformità all’art. 161, comma 8, L.F., lascia presumere l’inerzia del ricorrente, comportamento da ritenersi inidoneo alla predisposizione della proposta e del piano.(Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]