Tribunale di Rovigo – Concordato preventivo: sindacato del Tribunale sulle valutazioni economiche dell’attestatore.
Tribunale di Rovigo, 25 luglio 2014 – Est. Martinelli.
Concordato preventivo – Idoneità della proposta concordataria – Vaglio del Tribunale – Legalità e possibilità giuridica del piano – Informazioni vere e complete ai creditori.
Concordato preventivo – Valutazione sulla causa concreta – Possibilità di soddisfacimento dei creditori in tempi ragionevoli.
Concordato preventivo – Poteri del Tribunale – Sindacato sulle valutazioni economiche dell’attestatore.
Concordato preventivo – Valutazioni operate da un terzo ausiliario della procedura – Elementi necessari per il giudizio del Tribunale.
Poiché il concordato preventivo opera oltre che nei confronti dei creditori consenzienti, anche nei confronti di quelli dissenzienti e di coloro che non hanno partecipato alla votazione, deve essere rimesso ad un soggetto terzo ed imparziale – il Tribunale – il potere-dovere di attento vaglio sulla idoneità della proposta concordataria a realizzarne la causa. In questo senso, il giudice deve controllare – in ogni fase della procedura concordataria, da quella di ammissione a quella di omologazione – la legalità e la possibilità giuridica del piano e verificare che l’attestazione del professionista assicuri informazioni veritiere e complete ai creditori. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)
La valutazione sulla causa concreta del concordato si risolve in un vaglio di compatibilità della proposta concordataria con il soddisfacimento delle ragioni creditorie in tempi ragionevoli; essa implica una valutazione di fatto, anche economica, che può tradursi in un vizio di legittimità giuridica. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata).
Non può contestarsi il potere del Tribunale di sindacare le valutazioni economiche operate dall’attestatore, sia perché il profilo di logicità ponderale rientra nei profili di vaglio giuridico al medesimo spettante, sia perché l’art. 172, co. 2, l. fall. – che attribuisce il potere di nomina di un perito del giudice – sarebbe svuotato di significato da una lettura contraria, comportante una piena equiparazione giuridica tra la perizia della parte e quella disposta dal Tribunale. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)
Le valutazioni operate da un soggetto terzo ausiliario della procedura concordataria assumono una particolare valenza nell’ambito delle ponderazioni del Tribunale e non possono essere relegate ad un fatto informativo per i creditori, ma forniscono anche gli elementi tecnici necessari e sufficienti per effettuare una congrua valutazione. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)
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