Tribunale di Monza – Concordato preventivo – Autorizzazione al pagamento di una rata del piano di dilazione di un debito per omesso versamento di ritenuta alla fonte verso l’erario.

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Data di riferimento: 
25/07/2014

 

Tribunale Monza 25 luglio 2014 - Pres. Alida Paluchowski - Est. Nardecchia.

 

Concordato preventivo - Pagamento di debiti anteriori - Concordato in bianco ex art. 161 co 6 l.f. – Art. 182 quinquies l.f. – Non applicabilità - Autorizzazione ex art. 161, co. 7 L.F.

 

A’ sensi dell’art. 161 co. 7 l.f. il Tribunale, ove sia rispettato l'ordine dei privilegi e la vantaggiosità dell'atto sia manifestamente evidente con riguardo a tutti i creditori concordatari, comportando un aumento dell’attivo e/o un decremento del passivo, può autorizzare, dopo il deposito della domanda di concordato con riserva di cui all’art. 161 co 6 l.f., il pagamento di un debito pregresso quale ad esempio il pagamento di una rata del piano di dilazione di un debito per omesso versamento di ritenuta alla fonte verso l’erario. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]