Corte d’Appello di Venezia – Rapporti tra concordato preventivo e fallimento: precedenza al concordato purché non vi sia abuso del diritto.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
17/07/2014

Corte d’Appello di Venezia, 17 luglio 2014, n. 1641 – Pres. Rossi, Rel. Santoro.

 

Concordato preventivo – Istanza di fallimento – Rapporti tra le due procedure – Precedenza alla domanda di concordato – Presupposti – Insussistenza dell’abuso del diritto.

 

Ritenendo che la domanda di concordato preventivo vada esaminata prima dell’istanza di fallimento (come è stato sostenuto dalla prima sezione della Corte di Cassazione nell’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite 30 marzo 2014), nondimeno presupposto di tale preliminare disamina è che il diritto di ricorrere alla procedura preventiva sia esercitato correttamente e secondo la funzione e i limiti suoi propri, non potendo il debitore abusare del suo diritto. In simili ipotesi l’abuso, lungi dal presupporre una violazione in senso formale, delinea l’utilizzazione alterata dello schema formale del diritto, finalizzata al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal legislatore, sicché è ravvisabile quando nel collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto e il suo atto di esercizio risulti alterata la funzione obiettiva dell’atto rispetto al potere che lo prevede. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Corte d'Appello di Venezia 17 luglio 2014.pdf911.26 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]