Tribunale di Siracusa – Prededuzione tra procedure minori, requisito della occasionalità, adeguatezza funzionale dei crediti professionali.

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Data di riferimento: 
28/07/2014

Tribunale di Siracusa, 28 luglio 2014 – Pres. Alì, Est. Cassaniti.

  

Consecuzione tra procedure – Prededuzione – Soluzione di continuità tra concordato preventivo e fallimento – Ammissibilità – Consecuzione tra procedure minori – Preferenza nell’ordine di soddisfazione dei crediti – Applicabilità.

 

Prededuzione – Requisito della occasionalità ex articolo 111, comma 2, L.F. – Interessi della massa e scopi della procedura – Utilità per la gestione e la conservazione del patrimonio – Prededucibilità dei crediti a garanzia della continuità aziendale.

 

Prededuzione – Crediti professionali – Requisiti – Adeguatezza funzionale e utilità in concreto per i creditori – Necessità.

 

 

Ai fini dell’applicazione dell’art. 111, comma 2, L.F., la circostanza che tra la procedura di concordato preventivo e quella di fallimento sia intercorsa una soluzione di continuità non vale ad escludere la consecuzione tra le due procedure concorsuali, atteso che la continuità non si risolve in un mero dato temporale, bensì come fattispecie di consecuzione (più che di successione) tra esse, sicché il fallimento rappresenta lo sviluppo della condizione di dissesto che ha dato causa alla procedura che lo precede. Il principio deve ritenersi applicabile anche in caso di consecuzione tra procedure minori, determinando, accanto alla prededuzione endofallimentare, quella che è efficacemente definita come una preferenza nell’ordine di soddisfazione dei crediti. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

Il requisito della occasionalità ex articolo 111, comma 2, L.F. va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l’insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che l’insorgenza dell’obbligazione rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione e conservazione del patrimonio; rispetto a tale valutazione, il deposito della proposta e del piano ovvero l’ammissione alla procedura non costituiscono una condizione necessaria per la prededucibilità, ancorché l’omissione o la mancata ammissione costituiscano elementi dai quali valutare la coerenza tra l’atto compiuto e le finalità della procedura. Pertanto, sono prededucibili ai sensi dell’art. 161, comma 7, L.F. i crediti sorti dopo la domanda di concordato, qualora abbiano avuto la finalità di garantire la continuità aziendale. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

 

Ai fini della prededucibilità dei crediti professionali, non può prescindersi dal requisito dell’adeguatezza funzionale rispetto alle necessità risanatorie dell’impresa e all’utilità in concreto per i creditori (in termini di una sia pur contenuta realizzazione dei crediti), queste essendo le finalità della procedura concorsuale. L’esistenza di tali requisiti va verificata caso per caso tenendo conto delle modalità di adempimento dell’incarico professionale, del contenuto degli atti depositati presso il Tribunale, delle modalità di definizione della procedura e della sua complessità, della relazione tra le diverse procedure in caso di consecuzione tra le stesse, con o senza soluzione di continuità. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: