Tribunale di Ravenna – Accoglibilità dell'istanza di sospensione dei rapporti bancari presentata nei 60 giorni concessi per la presentazione del piano di concordato ex art 161, comma 6, L.F.

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Data di riferimento: 
30/05/2014

 

Tribunale di Ravenna 30 maggio 2014 – Pres. Gilotta – Rel. Farolfi

 

Concordato con riserva –  Termine per la presentazione del piano - Istanza di sospensione dei rapporti bancari – Accoglibilità – Rispetto della par condicio creditorum.

 

In pendenza del termine di 60 giorni concesso per la presentazione del piano di concordato con riserva ex art. 161, comma 6, L.F., risulta accoglibile (rispetto alla richiesta di scioglimento) l'istanza di sospensione dei rapporti bancari specificatamente individuati in ricorso, ex art. 169 bis l.f., risultando allo stato preferibile, in mancanza del piano, adottare la minore e non irreversibile misura della sospensione rispetto allo scioglimento dei rapporti pendenti. Detta misura appare tale da  preservare, con valutazione ex ante, il rispetto della par condicio creditorum, evitando nel contempo l'adozione di meccanismi risolutivi ope iudicis in assenza del preventivo deposito del piano concordatario e dell'eventuale contradditorio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]