Corte di Cassazione – Fallimento per estensione: il creditore istante è litisconsorte necessario solo nel giudizio di reclamo ex art. 18 l. fall.
Reclamo ex art. 18 l.f.
Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 10795, 16 maggio 2014, Pres. Vitrone, Rel. Didone.
Art. 147 l. fall. - Fallimento per estensione – Estensione al socio occulto – Creditori istanti – Giudizio di primo grado – Integrazione del contraddittorio – Non necessaria - Litisconsorzio necessario esclusivamente nel giudizio di reclamo.
Società di persone – Fallimento del socio illimitatamente responsabile – Art. 10 l. fall. – Decorrenza del termine annuale – Socio di fatto receduto - Conoscenza dei terzi dello scioglimento del rapporto.
Art. 10 l. fall. - Fallimento imprenditori individuali e collettivi – Termine annuale – Non applicabilità al socio occulto.
Art. 18 l. fall. – Decorrenza dei termini per il reclamo – Necessaria notifica della sentenza impugnata.
Alla luce della mutata disciplina legislativa introdotta con il D. Lgs. 169/2007 , è sufficiente che il litisconsorzio con i creditori istanti per il fallimento della società sia assicurato nella fase del reclamo proposto nel fallimento per estensione. Di conseguenza, nel caso di sentenza che dichiari l’estensione del fallimento ex art. 147 l. fall. al socio occulto, il giudizio di primo grado è pienamente valido, anche nel caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore istante. (Vincenzo Antonini) (Riproduzione riservata)
In tema di dichiarazione del fallimento del socio illimitatamente responsabile di società di persone, il principio di certezza delle situazioni giuridiche impone che la decorrenza del termine annuale di cui all’art. 10 l. fall. per il socio di fatto receduto, non possa farsi risalire alla data del suo recesso, né, tantomeno, a quella della dichiarazione di fallimento della società, poiché l’evento fallimentare non scioglie il vincolo societario, ma piuttosto a quella in cui lo scioglimento del rapporto sia portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. (Vincenzo Antonini) (Riproduzione riservata)
L’art. 10, comma 1, l. fall., il quale - a seguito delle riforme del 2006 e 2007 - prevede che gli imprenditori individuali e collettivi possano essere dichiarati falliti entro il termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, non è applicabile al socio occulto, che, per sua scelta, non è iscritto nel registro delle imprese e che conseguentemente non può pretendere l’osservanza del limite annuale per la sua dichiarazione di fallimento. (Vincenzo Antonini) (Riproduzione riservata)
Affinché decorrano i termini di cui all'art.18 l. fall. per la proposizione del reclamo, è necessario che la sentenza di fallimento impugnata sia notificata, non essendo sufficiente la sola comunicazione della stessa a cura della cancelleria. (Vincenzo Antonini) (Riproduzione riservata)
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Corte di Cassazione 16 maggio 2014 n. 10795.pdf | 578.86 KB |