Tribunale di Asti – Giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione.

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Data di riferimento: 
25/06/2014

Tribunale di Asti, 25 giugno 2014 – Pres. Donato, Est. Francioso.

 

Accordi di ristrutturazione dei debiti – Giudizio di omologazione – Potere del giudice – Verifica degli aspetti di legalità sostanziale – Necessità.

 

Accordi di ristrutturazione dei debiti – Atti di autonomia privata – Giudizio di omologazione – Rilevanza pubblicistica.

 

Accordi di ristrutturazione dei debiti – Relazione del professionista – Attestazione di attuabilità degli accordi – Analisi di coerenza e prove di resistenza – Necessità.

 

Accordi di ristrutturazione dei debiti – Giudizio di omologazione – Mancato rispetto del termine da parte del debitore per il deposito dell’accordo – Irrilevanza – Presupposti.

 

 

In sede di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti, il potere del giudice non è limitato alla sola verifica della regolarità formale degli adempimenti procedurali, ma si estende alla verifica degli aspetti di legalità sostanziale e, in particolare, che i soggetti terzi estranei al piano godano dell’effettiva e reale sicurezza circa il pagamento dei loro crediti. Pertanto, il Tribunale non può limitarsi a controllare che sia stata depositata la documentazione di cui all’art. 161 L.F. e la relazione dell’esperto, con prognosi positiva, ma deve scendere a valutare il merito del ricorso per verificare che sussista il requisito sostanziale dell’attuabilità dell’accordo e può giungere, ove ravvisi incompletezze o contraddizioni, a disporre l’acquisizione di ulteriori informazioni, persino una consulenza tecnica d’ufficio. La necessità di tali ampi poteri istruttori deriva dallo schema del procedimento di omologa degli accordi di ristrutturazione, che non prevede la presenza di un organo della procedura (come il commissario giudiziale nel concordato preventivo), il quale abbia il compito di verificare che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la salvaguardia del bene giuridico tutelato, ossia la soluzione dell’indebitamento. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

La configurazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, come atti di autonomia privata, ossia come dei veri contratti stipulati tra il debitore e i suoi creditori, non può offuscare la rilevanza pubblicistica del relativo procedimento di omologa, che comporta la sospensione delle azioni cautelari ed esecutive e produce deroghe molto rilevanti, in caso di successivo fallimento, al regime generale dell’insolvenza e in particolare al principio della par condicio creditorum. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

 

Il professionista deve attestare l’attuabilità dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori non aderenti, in particolare esaminando il piano industriale e finanziario del debitore e conducendo un’analisi di coerenza e prove di resistenza. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

Non costituisce ostacolo all’omologazione il fatto che, a causa della complessità delle trattative, il ricorrente non abbia potuto rispettare il termine originariamente fissato dal Tribunale per il deposito dell’accordo di ristrutturazione, qualora tale ritardo non abbia impedito al ricorrente stesso di portare avanti tutti gli adempimenti necessari al raggiungimento dell’accordo e alla prosecuzione dell’attività né di dare attuazione al piano finanziario e industriale sottostante. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]