Corte d’Appello di Venezia – Concordato preventivo: presentazione di una nuova domanda in pendenza della riserva in decisione sulla dichiarazione di fallimento.

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Data di riferimento: 
29/05/2014

Corte d’Appello di Venezia, sez. I, 29 maggio 2014, n. 1332 – Pres. Rossi, Rel. Zoso.

 

Concordato preventivo – Modifica art. 160 l. fall. – Superamento del principio di prevenzione tra procedura concordataria e fallimentare.

 

Concordato preventivo – Possibilità per il debitore di presentare una nuova domanda fino alla dichiarazione di fallimento – Riserva in decisione per la declaratoria di fallimento – Non è il termine ultimo – Purché la domanda non costituisca un abusivo uso dello strumento processuale.

 

Concordato preventivo – Proposizione di una nuova domanda – Abuso dello strumento processuale – Paralisi delle iniziative recuperatorie del curatore e violazione del principio della ragionevole durata del processo.

 

A seguito della modifica dell’art. 160 l. fall., effettuata con d. lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, è stato eliminato l’inciso che prevedeva la possibilità per l’imprenditore di proporre il concordato preventivo “fino a che il suo fallimento non è dichiarato”. Ciò ha determinato il superamento del principio di prevenzione che correlava le due procedure, posponendo la pronuncia di fallimento al previo esaurimento della soluzione concordata della crisi dell’impresa, e si è formato nella giurisprudenza di legittimità l’orientamento secondo cui la facoltà per il debitore di proporre una procedura concorsuale alternativa al suo fallimento non rappresenta un fatto impeditivo alla relativa dichiarazione (Cass. 18190/2012 e Cass. 19124/2009), ma una semplice esplicazione del diritto di difesa del debitore, che non potrebbe comunque “disporre unilateralmente e potestativamente dei tempi del procedimento fallimentare”, venendo così a paralizzare le iniziative recuperatorie del curatore (Cass. 10383/1997) e ad incidere negativamente sul principio costituzionale della ragionevole durata del processo (Cass. 1521/2013). (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

Non può ritenersi preclusa in assoluto la possibilità per il debitore di proporre una nuova domanda di concordato preventivo fino a che il fallimento non viene dichiarato, e la mera riserva in decisione della causa per la declaratoria di esso non può ritenersi il termine ultimo per la proposizione di nuove istanze, mancando una norma esplicita in tal senso. Tuttavia, non tutte le nuove domande di concordato devono necessariamente produrre l’effetto di procrastinare la declaratoria del fallimento onde dar corso alla procedura concordataria, ma solo quelle che, sulla base della valutazione del Tribunale che deve decidere sulla causa trattenuta in decisione, risultano, seppur all’esito di un esame sommario, non essere esplicazione dell’abusivo uso dello strumento processuale da parte del debitore. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

L’abuso dello strumento processuale della proposizione di una nuova domanda di concordato preventivo è ravvisabile ogniqualvolta tale domanda possa produrre l’effetto di paralizzare le iniziative recuperatorie del curatore, ad esempio per il decorso dei termini oltre i quali le azioni non possono più essere esercitate, o possa incidere negativamente sul principio costituzionale della ragionevole durata del processo. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]