Tribunale di Udine – Ammissibilità dell'azione revocatoria promossa dal commissario di una grande impresa in amministrazione straordinaria.

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Data di riferimento: 
26/11/2013

 

Tribunale di Udine, Sezione II Civile, 26/11/2013 n. 2661/012 – Giudice Unico Gianfranco Pellizzoni.

 

Impresa insolvente in amministrazione strordinaria –  Commissario straordinario - Azione revocatoria  – Compatibilità con le procedure di contenuto liquidatorio – Vantaggio per i creditori - Requisito necessario .

 

Procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi – Azione revocatoria – Ammissibilità - Destinazione liquidatoria nella fase  di risanamento - Accertamento – Vantaggi in termini di aiuti di Stato – Incompatibilità con le norme comunitarie.

 

Impresa insolvente in amministrazione straordinaria – Azione revocatoria – Presupposti – Periodo sospetto – Conoscenza dello stato di dissesto – Presunzione in caso di procedure esecutive – Requisiti della prova contraria.

 

L'azione revocatoria promossa, ai sensi dell'art.49 del d. lgs. 270/99, dal commissario straordinario di una impresa insolvente sottoposta ad amministrazione straordinaria è compatibile con tutte le procedure di contenuto liquidatorio comunque denominate e, quindi, tanto con il programma di cessione di complessi  di beni e contratti, quanto con il programma di ristrutturazione previsto dal d. l. 347/2003 che contempli un risanamento  di tipo oggettivo di quella impresa mediante il suo trasferimento ad un diverso soggetto. L'inciso finale dell'art.6 del d.l. 347 secondo il quale, in costanza di un programma di ristrutturazione,  occorre che le azioni revocatorie "si traducano in un vantaggio per i creditori", comporta che le stesse risultano ammissibili solo quando  la procedura si sia evoluta in senso liquidatorio.Il sacrificio che l'azione revocatoria impone ai terzi trova adeguata giustificazione nelle esigenze di tutela della par condicio, con la conseguenza che  l'imprenditore insolvente non può giovarsi del finanziamento forzoso costituito dal recupero delle somme da lui erogate nel periodo sospetto. (Pierluigi Ferrini) (Riproduzione riservata)

 

Un'effettiva destinazione liquidatoria della procedura di amministrazione straordinaria può manifestarsi già prima della fase c.d. di liquidazione, ossia ancor prima del formale avvio del procedimento di alienazione dei beni, perchè una attività di conservazione dell'azienda (c.d. fase di risanamento), nella sua unitarietà funzionale, ben può risultare destinata alla salvaguardia non solo dell'unità produttiva bensì anche della tutela delle ragioni dei creditori, i quali hanno interesse all'alienazione di un complesso aziendale efficiente ed avviato, piuttosto che alla separata alienazione dei singoli beni aziendali . Ne consegue che l'eventualità di una destinazione liquidatoria della procedura deve essere accertata con riferimento al momento della decisione sull'azione revocatoria, trattandosi di una condizione dell'azione, essendo possibile solo a quella data verificare se ed in quale misura l'azione esercitata abbia potuto attribuire un vantaggio alla procedura qualificabile in termini di aiuti di Stato, essendo rivolta alla conservazione dell'impresa nel mercato piuttosto che all'estinzione delle sue passività.  L'esercizio dell'azione revocatoria, in quanto di applicazione estesa a tutte le procedure concorsuali che presuppongono l'insolvenza, non rientra nel novero delle disposizioni del d.l. 30 gennaio 1979, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, che prevedono aiuti di Stato  incompatibili con le norme comunitarie, ai sensi dell'art. 87 (già art.92) del Trattato CE nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, laddove consentono una prosecuzione dell'attività economica da parte delle imprese stesse in circostanze in cui tale eventualità sarebbe esclusa nell'ambito dell'applicazione delle regole normalmente vigenti in materia di fallimento. (Pierluigi Ferrini) (Riproduzione riservata)

 

Per quanto attiene, nel caso specifico, al merito della revocatoria non vi sono dubbi della  sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall'art. 67, secondo comma L.F., posto che il pagamento, effettuato dal terzo in esecuzione del provvedimento di assegnazione emesso nella procedura esecutiva presso terzi promossa a carico dell'impresa in amministrazione straordinaria, è avvenuto nel periodo sospetto dei sei mesi decorrenti dalla dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi dell'art.49, secondo comma del d. lgs. 270/99, quando il creditore era a conoscenza dello stato di dissesto della debitrice. E' infatti pacifico che le procedure esecutive del tipo di quella promossa costituiscono elementi presuntivi atti ad ingenerare nel creditore la conoscenza dello stato di insolvenza, salvo l'onere  gravante sull' accipiens di provare la sua inscientia decoctionis allegando circostanze concrete e specifiche, nonostante l'uso della normale ed ordinaria diligenza. (Pierluigi Ferrini) (Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]