Tribunale di Udine – Prova indiziaria della conoscenza dello stato di insolvenza ed ipotesi di esenzione dalla revocatoria ex art. 67, terzo comma, lettera a) L.F.

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Data di riferimento: 
03/01/2014

Tribunale di Udine, Sez. II Civile, n. 2692/012 del  03 gennaio 2014   - Giudice Unico Gianfranco Pellizzoni.

Revocatoria fallimentare – Indizi di conoscenza dello stato di insolvenza – Ipotesi specifiche.

Revocatoria fallimentare – Ipotesi di esclusione ex art. 67, terzo comma, lettera a) L.F. - Prassi comune e prassi singola.

Società in liquidazione -  Pagamenti delle forniture  - Revocatoria – Area dell'esenzione.

Prassi dei pagamenti – Rapporti continuativi e occasionali  - Termini convenzionali e legali –  Applicabilità.

Revocatoria fallimentare – Art. 67, terzo comma lettera a) L.F.  - Esenzione – Pagamenti ritardati e anticipati – Modalità non abituali.

Revocatoria fallimentare – Obbligazione restitutoria -  Debito di valuta e non di valore – Decorrenza degli interessi.

In tema di revocatoria fallimentare la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del creditore, della cui dimostrazione è onerata la curatela ai sensi dell'art. 67, secondo comma, L.F., può essere provata attraverso indizi aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza che consistano in plurimi elementi di fatto che complessivamente risultino idonei a far supporre la conoscibilità  da parte dell'accipiens. [Nel caso in esame il dissesto era stato ampiamente messo in luce dalla stampa locale e nazionale con dovizia di informazioni concernenti in particolare il sequestro penale degli impianti chimici, il blocco della principale attività produttiva, le dimissioni dei vertici della società capogruppo e la messa in liquidazione della stessa, le proteste delle maestranze e delle organizzazioni sindacali per il mancato pagamento dei dipendenti. La prova della conoscenza, oltre che da tali notizie di stampa, si poteva validamente desumere dalla messa in liquidazione della società debitrice, dai sistematici ritardi nei pagamenti, dalla concessione di dilazioni a seguito di piani di rientro concordati, nonché dal mutamento dei termini di pagamento  che  denotava il venir meno della fiducia nella solvibilità della debitrice.] (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

Ai sensi dell’art. 67, terzo comma lettera a) L.F. sono esclusi dalla revocatoria quei pagamenti che per tempi e modalità di esecuzione rientrino nella abituale prassi degli imprenditori commerciali del particolare settore commerciale di interesse o, nel caso contrario in cui si discostino da tale prassi comune, del singolo imprenditore fallito, qualora, nell’esercizio normale e regolare dell’attività di impresa  o anche in fase liquidatoria, ove l’attività di impresa sia continuata per la sua conservazione, pratichi abitualmente termini diversi con tutti i suoi fornitori o, fin dall’origine, con quel determinato fornitore. (Pierluigi Ferrini -Riproduzione riservata)

In particolare, nell’ipotesi dell’impresa posta in liquidazione, occorre valutare se la stessa al momento in cui ha effettuato i pagamenti fosse o meno ancora in esercizio. Nel caso, infatti, previsto dall’art. 2487, primo comma lettera c) c.c., in cui la società pur  in liquidazione può continuare a svolgere gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso l’esercizio provvisorio in funzione del miglior realizzo, i pagamenti delle forniture di beni e servizi andranno esenti da revocatoria sempre che siano stati eseguiti nei termini e conformemente alle modalità d’uso. Nella diversa ipotesi di una liquidazione con finalità disgregatrice o di pagamenti effettuati dopo la cessazione di ogni attività di impresa, i relativi pagamenti non rientrano nell’area dell’esenzione. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

In mancanza di una regolamentazione contrattuale, per  accertare quale fosse nel caso specifico la prassi abituale instaurata tra le parti in termini di pagamenti, bisogna distinguere l’ipotesi in cui ne esista una consolidata, trattandosi di un rapporto continuativo, da quella in cui vi sia stato un rapporto occasionale, nel qual caso, in assenza di specifiche pattuizioni, bisogna fare riferimento   ai criteri oggettivi in tema di transazioni commerciali di cui al D. Lgs. n. 231/02 e in particolare agli artt. 4 e 7 che prevedono la sostituzione dei termini convenzionali con quelli legali. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

L’art 67, terzo comma lettera a) deve essere interpretato nel senso di  escludere dall’esenzione, oltreché i pagamenti che avvengano con sensibile e sistematico ritardo non giustificato da prassi commerciali abituali , anche i pagamenti effettuati entro i  termini d’uso e quindi anche prima della scadenza con modalità e termini parimenti non abituali. E’ infatti evidente che in tale ipotesi il pagamento anticipato o alla consegna  sottintende l’urgenza per il fornitore di riscuotere il corrispettivo a causa della situazione precaria del debitore, sopravvenuta alla pattuizione originaria; in tale caso, a motivo del rischio di non ottenere l’adempimento,  il pagamento non avviene secondo le modalità consuete e fisiologiche del rapporto. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

In tema di azione revocatoria fallimentare, la conseguente obbligazione restitutoria a contenuto pecuniario, in capo all’”accipiens” soccombente ha natura di debito di valuta e non di valore, in quanto l’atto posto in essere dal fallito è originariamente valido, sopravvenendo la sua inefficacia, a prescindere dall’originaria consapevolezza dei soggetti, solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva avendo ad oggetto l’esercizio di un diritto potestativo e non di un diritto di credito; ne consegue che anche gli interessi sulla somma da restituire decorrono dalla data della domanda giudiziale. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]