Tribunale di Udine – Prova della conoscenza dello stato di insolvenza mediante indizi gravi precisi e concordanti ed esenzione da revocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati nei termini d’uso.
Tribunale di Udine, sez. II, 5 gennaio 2014 – Dott. Pellizzoni.
Fallimento – Revocatoria fallimentare – Stato di insolvenza – Prova – Indizi gravi, precisi e concordanti – Notizie di stampa – Messa in liquidazione della società – Sistematico ritardo nei pagamenti.
Fallimento – Revocatoria fallimentare – Esenzione – Pagamenti effettuati nei termini d’uso – Prassi abitualmente praticata nel settore commerciale d’interesse – Prassi seguita dall’imprenditore – In fase di normale esercizio – In fase liquidatoria se l’attività d’impresa è continuata per la conservazione.
Fallimento – Revocatoria fallimentare – Pagamenti effettuati nei termini d’uso – Assenza o nullità di regolamentazione contrattuale dei termini di scadenza – Applicazione del d.lgs. 231/2002.
In materia di revocatoria fallimentare, la prova della conoscenza dello stato di dissesto in cui versa il debitore può essere fornita anche mediante indizi aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza, ossia attraverso elementi di fatto che attengono alla conoscibilità dello stato di insolvenza, purché idonei a fornire la prova per presunzioni della conoscenza effettiva: tale prova, in particolare, può ricavarsi o dalle notizie di stampa, o dalla messa in liquidazione della società debitrice per la perdita del capitale sociale, o dai sistematici ritardi nel pagamento [nel caso di specie, il dissesto della società debitrice era stato ampiamente messo in luce dalla stampa locale e nazionale con notizie riguardanti il sequestro degli impianti per ragioni ambientali, e le conseguenze economiche derivanti dal blocco della principale attività produttiva; la società debitrice, inoltre, era stata posta in liquidazione e tale notizia era di pubblico dominio in quanto iscritta al Registro delle Imprese. Infine, la debitrice aveva manifestato in più occasioni delle difficoltà nel pagare le fatture emesse dalla convenuta, tanto da maturare nei confronti della medesima un debito ingente. Il giudice ha ritenuto inoltre decisiva, ai fini della prova della conoscenza dello stato di insolvenza, la circostanza che in significativa coincidenza temporale con il protrarsi dell’inadempimento delle fatture scadute e della messa in liquidazione della società e con le allarmanti notizie di stampa – la creditrice aveva mutato gli usuali termini di pagamento – normalmente previsti in 90 giorni fine mese – pretendendo il pagamento della merce in via anticipata, con rimessa diretta e/o prima della consegna]. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)
Sono esentati da revocatoria fallimentare i pagamenti effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso, con ciò dovendosi intendere i pagamenti (e non anche la fornitura di beni e servizi nell’esercizio dell’impresa) che per tempi e modalità di esecuzione rientrano nella prassi abitualmente praticata o dagli imprenditori del settore commerciale di interesse, o dall’imprenditore fallito nell’esercizio normale e regolare dell’attività d’impresa (se tale imprenditore si discosta dalla prassi comune e pratica abitualmente termini diversi con tutti i suoi fornitori o con quel determinato fornitore fin dall’origine) sia in fase di normale esercizio, sia in fase liquidatoria ove l’attività d’impresa sia continuata per la sua conservazione. Ne deriva che non sono esentati da revocatoria tutti quei pagamenti che avvengono con sensibile e sistematico ritardo (e tale ritardo oltre i termini di scadenza non è tollerabile, non rientrando negli usi commerciali abituali), o a seguito di piani di rientro concordato, o “mano a mano”, o alla consegna (salvo che non siano abitualmente praticati da quel determinato imprenditore fin dall’inizio del rapporto), o anche quelli eseguiti prima della scadenza se con termini e modalità difformi da quelli abituali [nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che il mutamento dei termini di pagamento in riferimento ai versamenti impugnati (da prolungati ritardi negli adempimenti alla pretesa di pagamenti anticipati rispetto all’usuale) escluda la sussistenza dell’esenzione de quo] (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)
In materia di esenzione da revocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati nei termini d’uso, qualora manchi una regolamentazione contrattuale dei termini di scadenza dei pagamenti nei rapporti fra debitore e fornitore (o questi siano nulli), per verificare l’usualità delle cadenze dei pagamenti, trovano applicazione i termini legali introdotti dal d.lgs. 231/2002 circa le transazioni commerciali. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)
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