Corte d’Appello di Firenze – Inammissibilità del concordato preventivo, istanza di fallimento del P.M. e necessario contraddittorio con il debitore.

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Data di riferimento: 
09/05/2014

reclamo ex art. 18 l. fall.

Corte d’Appello di Firenze, sent., 9 maggio 2014, Pres. Mascagni, Rel. Monti.

Concordato preventivo – Istanza di fallimento – Necessaria comunicazione al debitore – Art. 15 l. fall. - Diritto di difesa – Annullabilità della sentenza.

Concordato preventivo – Istanza di fallimento proposta dal P.M. – Mancata notifica al debitore – Sentenza dichiarativa di fallimento – Annullabilità – Diritto di difesa del debitore.

Nel caso in cui sia taciuto all’imprenditore costituito nel procedimento di concordato preventivo il sopravvenire dell’istanza di fallimento che sia poi accolta dal Tribunale, la sentenza dichiarativa di fallimento risulta viziata ed è pertanto annullabile. (Nel caso di specie, il Tribunale, dopo aver rilevato l’inammissibilità della proposta concordataria, avrebbe dovuto portare a conoscenza del debitore l’istanza di fallimento del P.M., consentendogli di esercitare il diritto di difesa nella logica dell’art. 15 l. fall.). (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

Qualora, durante la procedura di concordato preventivo successivamente ritenuta inammissibile, il P.M. proponga istanza di fallimento, ma la stessa non sia notificata al debitore, né tantomeno proposta in udienza, in quanto formulata solo dopo che il giudice si sia già riservato la decisione, la sentenza con cui il Tribunale dichiara il fallimento d’ufficio è annullabile. Infatti, subisce una patente violazione del diritto di difesa il debitore che non abbia avuto alcuna possibilità di interloquire sull’istanza di fallimento del P.M. accolta dal Tribunale inaudita altera parte. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]