Tribunale di Prato – Omologa del concordato preventivo: estensione del controllo del Tribunale e dei creditori; incidenza della durata del piano sulla valutazione.
Tribunale di Prato, 30.4.2014 – Pres. Rel. Legnaioli.
Concordato preventivo – Omologazione – Controllo del Tribunale – Fattibilità giuridica – Giudizio dei creditori – Fattibilità economica.
Concordato preventivo – Piano con ampi margini di opinabilità e di errore – Decisione sulla fattibilità non può essere rimessa alla maggioranza dei creditori.
Concordato preventivo – Cessione dei beni – Rischio circa il ricavato della vendita – Grava sui creditori.
Concordato preventivo – Durata del piano – Fattibilità – Occorre tenere conto delle caratteristiche concrete del piano.
Concordato preventivo – Previsione dei termini di pagamento – Mancata osservanza dei termini – Risoluzione per inadempimento fino alla conclusione delle operazioni di liquidazione – Inadempimento non di scarsa importanza.
Concordato preventivo – Continuità aziendale – Cessione di un bene non strategico – Non necessaria nomina del commissario liquidatore – Controllo dei commissari giudiziali.
In sede di omologazione del concordato preventivo, il Tribunale, analogamente a quanto avviene al momento dell’ammissione a tale procedura, deve valutare la sussistenza delle condizioni che legittimano l’imprenditore a richiedere che la propria crisi sia regolata attraverso l’istituto del concordato: segnatamente, al Tribunale è rimesso il sindacato in ordine alla fattibilità giuridica del concordato, mentre il giudizio di fattibilità economica, di carattere prognostico con margini di opinabilità e possibilità di errore, che si traducono in un fattore di rischio per gli interessati, spetta ai creditori. Ciò tuttavia non esclude da parte del tribunale, in ciò aiutato dal giudizio “tecnico” dei commissari, il compito di valutare l’adeguatezza del piano, che deve essere analitico e fondarsi su dati veritieri ed ipotesi prevedibili sulla base delle circostanze al momento esistenti. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata).
Non può essere rimesso alla decisione della maggioranza dei creditori, con pregiudizio dei dissenzienti, il rischio di fattibilità di un piano concordatario i cui margini di opinabilità e di errore siano talmente ampi da inficiarne la ragionevole tenuta e la probabilità di successo (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata).
L’incertezza del ricavato della vendita costituisce un rischio normale nei concordati con cessione, anche parziale, dei beni: sicché, una volta che siano stati accertati l’esistenza ed il valore di perizia del bene, si ritiene che di tale rischio debbano farsi carico i creditori (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata).
La durata del piano concordatario incide sulla possibilità di formulare prognosi attendibili, essendo evidente che più avanti nel futuro vengono spostati gli eventi, minore è la possibilità di prevederli e di valutarne la probabilità: tuttavia, non si può fissare in linea generale un termine di durata oltre il quale il piano deve essere sempre ritenuto non attendibile e viziato da margini di rischio così elevati da renderlo inadeguato. Occorre, infatti, tenere conto anche delle caratteristiche del piano concretamente proposto (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata).
Il piano concordatario che scandisce con precisione i termini di pagamento, sia dal punto di vista dell’importo delle rate, che da quello della scadenza delle medesime, consente di salvaguardare l’interesse dei creditori a non vedersi espropriati del diritto di chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento per tutta la durata del piano e fino alla sua conclusione, potendo essi reagire con riferimento alle scadenze prospettate, qualora l’inadempimento non sia di scarsa importanza (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata).
Qualora il piano concordatario preveda la continuazione dell’attività aziendale, con cessione di un unico bene non strategico, non è necessario nominare un commissario liquidatore: tuttavia in tal caso, l’attività aziendale andrà costantemente monitorata dai commissari giudiziali, così da tutelare i creditori, consentendo agli stessi di utilizzare gli strumenti posti a disposizione dall’ordinamento nel caso di scostamenti rilevanti dal piano e di inadempimento della proposta (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata).
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