Tribunale di Ravenna – Risoluzione del concordato preventivo: decorrenza del termine annuale ex art. 186 l. fall. e autorizzazione di dilazione del pagamento.

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Data di riferimento: 
21/03/2014

Reclamo ex art. 26 l.f.

Tribunale di Ravenna, 21 marzo 2014, Pres. Lacentra, Rel. Farolfi. 

Concordato preventivo – Risoluzione del concordato - Art. 186, comma 3, l. fall. - Decorrenza termine annuale – Termine decadenziale e perentorio – Termine di adempimento delle obbligazioni concordatarie.

Poteri del G.D. – Provvedimenti attuativi o integrativi – Fase post omologa – Giurisdizione esecutiva – Inidoneità ad incidere sulla proposta concordataria omologata.

Art. 186 l. fall. - Provvedimento del G.D. – Autorizzazione di dilazione di pagamento – Non incidenza sullo spostamento del termine di adempimento.

In materia di risoluzione del concordato preventivo, il termine annuale per proporre il ricorso ex art. 186 l. fall. è un termine decadenziale e perentorio, che decorre dalla conclusione delle operazioni di liquidazione solo nel caso in cui non sia stato fissato nel concordato un termine specifico per l’adempimento delle obbligazioni concordatarie, quale la data di scadenza dell'ultimo pagamento, che nel caso di specie costituisce il dies a quo della decorrenza del termine annuale. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

Eventuali provvedimenti attuativi o integrativi resi dal G.D. nella fase post omologa sono riconducibili al novero della giurisdizione esecutiva, con il corollario della loro reclamabilità al collegio, ex art. 26 l. fall., e successiva ammissibilità̀ del ricorso straordinario in Cassazione, ex art. 111 Cost., per quelli che hanno un contenuto che incide su diritti soggettivi delle parti. Simili provvedimenti, pertanto, possono assumere valenza esecutiva o carattere di istruzioni agli organi della procedura, ma non possono spingersi a modificare i contenuti ed i termini della proposta concordataria approvata dai creditori ed omologata. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

Un eventuale provvedimento del G.D. che autorizzi una dilazione di pagamento ad un terzo contraente della procedura concordataria non determina alcuno spostamento del termine di adempimento delle obbligazioni concordatarie, potendo unicamente incidere – per il periodo che va dalla scadenza di detto termine alla conclusione del piano di rientro autorizzato, purché evidentemente infrannuale – sulla gravità dell’inadempimento concordatario. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]