Corte d’Appello di Bologna – Concordato preventivo: il giudizio di merito sulla fattibilità del piano è riservato ai creditori e precluso al Tribunale.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
07/11/2013

Corte d’Appello di Bologna, 7 novembre 2013, Pres. Colonna, Rel. Guernelli.

Reclamo ex art. 18 l. fall.

Concordato preventivo – Fattibilità del piano – Controllo di legittimità – Fattibilità giuridica – Realizzabilità – Causa concreta – Ingerenza del Tribunale nel merito – Giudizio di convenienza.

Art. 161 l. fall. – Termine di pagamento – Mancata indicazione – Deducibilità dalle altre determinazioni del piano – Vaglio dei creditori.

Concordato preventivo – Fallimento – Consecuzione procedure – Nesso di consequenzialità logica – Esclusione di pregiudizialità.

E’ da revocare la sentenza di fallimento che sia frutto della decisione di un Tribunale che abbia complessivamente valutato più di un elemento inerente alla fattibilità del piano di cui alla proposta di concordato, oltrepassando il controllo di legittimità sulla fattibilità giuridica e sulla realizzabilità della causa concreta del negozio concordatario (costituita dal superamento della situazione di crisi e dal soddisfacimento dei creditori, sia pure ipoteticamente modesto e parziale), ed entrando piuttosto nel merito del giudizio di convenienza (della probabilità di successo economico del piano e dei rischi inerenti), riservato alla valutazione dei creditori. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

La mancata indicazione del termine di pagamento ex art. 161 l. fall. per i creditori chirografari, benché non espressamente specificata nella proposta di concordato, può ricavarsi dal complesso delle altre determinazioni (tra cui tutte le altre scadenze previste nel piano) offerte al vaglio dei creditori. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

Fra la procedura concordataria e quella fallimentare non vi è pregiudizialità o prevenzione alcuna, ma un mero nesso di consequenzialità logica, che spetta al giudice regolare caso per caso con il necessario ed opportuno coordinamento, al fine di evitare iniziative dilatorie del debitore ed un abuso del diritto da parte sua. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]