Tribunale di Roma – Gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione durante la procedura di concordato preventivo.

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Data di riferimento: 
01/04/2014

Tribunale di Roma, 1 aprile 2014, Pres. Russo, Rel. Miccio.

Concordato preventivo - Artt. 161, comma 7, l. fall. e 167 l. fall. – Lettura congiunta – Atti di ordinaria amministrazione – Discrezionalità amministrativa – Atti di straordinaria amministrazione - Autorizzazione.

Affidamento di incarichi professionali –  Requisiti di pertinenza e non eccedenza - Ordinaria amministrazione – Autorizzazione non necessaria.

Incarico professionale – Nell’interesse e in funzione degli obiettivi di altre società – Oneri per intero sulla controllante – Necessaria autorizzazione del G.D. – Straordinaria amministrazione.

Impegni di spesa – Necessaria previsione nel piano – Voto dei creditori.

La lettura congiunta dell’art. 161, comma 7, l. fall., quanto alla fase intercorrente tra il deposito del ricorso prenotativo e l’ammissione al concordato, e dell’articolo 167 l. fall., quanto al periodo compreso tra il decreto di ammissione ed il decreto di omologazione, genera la regola secondo cui gli atti di ordinaria amministrazione rientrano nella libera discrezionalità amministrativa dell’organo gestorio, mentre quelli di straordinaria amministrazione sono soggetti all’autorizzazione del Tribunale o del giudice delegato

L’affidamento di incarichi professionali rientra nell’ordinaria amministrazione e, pertanto, non occorre alcuna autorizzazione del Tribunale o del giudice delegato nel caso in cui si tratti di incarichi connotati dai requisiti di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite dall’impresa (trattandosi di società ammessa al concordato preventivo, si tratterà̀ quindi di finalità consistenti nella messa a punto della proposta e del piano definitivi, nonché nel soddisfacimento di indefettibili esigenze amministrative inerenti il funzionamento della società). (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

Laddove un incarico professionale preveda lo svolgimento di attività professionali non solo nell’interesse ed in funzione degli obiettivi della società conferente, ma anche di altre società, si dovrà (preferibilmente) dare corso a tanti contratti di consulenza quante sono le società interessate e destinatarie dell’opera professionale (con costi distinti e ripartiti tra le stesse) ovvero sottoporre al giudice delegato una richiesta di autorizzazione (eventualmente anche in ratifica) a contrarre impegni di spesa che non riguardino solo la società capogruppo ma anche soggetti terzi. Pertanto, deve escludersi che possano qualificarsi come atti di ordinaria amministrazione quegli incarichi professionali che siano stati conferiti, dopo il deposito del ricorso prenotativo, nell’interesse anche di altre società del gruppo ma con oneri ricadenti per l’intero sulla controllante. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

Nessuna spesa che non sia stata indicata nel piano potrà avere legittimamente corso nella fase successiva all’omologazione, atteso che solo il piano (insieme alla proposta) è destinato ad essere sottoposto al voto dei creditori, e solo il voto dei creditori può rendere leciti e dunque possibili detti impegni di spesa. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]