Tribunale di Ferrara - Concordato di gruppo e modifica della proposta di fusione.
Tribunale di Ferrara 08 aprile 2014 – Pres. Maiorano – Est. Giusberti.
Concordato c.d. di gruppo – Progetto di fusione - Società interessate – Necessità di autonome approvazioni.
Concordato c.d. di gruppo – Progetto di fusione – Modifica tardiva – Inammissibilità dell'omologa.
Il concordato c.d. di gruppo, che preveda una fusione delle società interessate condizionata quanto alla sua efficacia all'omologa da parte del Tribunale, deve essere previamente approvato dai creditori di ciascuna di esse, singolarmente considerata, trattandosi di soggetti giuridici che, fintanto che non intervenga la prospettata fusione, si devono considerare come autonomi e distinti. (Pierluigi Ferrini) (Riproduzione riservata)
La modifica della delibera di fusione nell'ambito del concordato c.d. di gruppo, prospettata tardivamente oltre il termine di cui all'art. 162, comma 1, L. F. già concesso e più volte prorogato, determina un radicale cambiamento dell'assetto concordatario ed è, peranto, inammissibile in quanto impedisce ai creditori di conoscerne il contenuto e di proporre eventuali opposizioni ai sensi dell'art. 2503 c.c. (Pierluigi Ferrini) (Riproduzione riservata)
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