Tribunale di Pistoia – Concordato preventivo ed autorizzazione allo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione.
Tribunale di Pistoia, decr., 23 gennaio 2014, Pres. D’Amora, Rel. Garufi.
Concordato preventivo - Art. 169-bis l. fall. – Contratti in corso di esecuzione – Autorizzazione allo scioglimento – Aspetto integrante e qualificante della proposta di concordato – Consenso dei creditori – Successiva omologa.
Art. 169-bis l. fall. – Autorizzazione allo scioglimento – Effetti non definitivi sulla sorte del contratto – Duplice scopo.
Autorizzazione ex art. 169-bis l. fall. – Scioglimento del contratto – Effetto procedimentale e non sostanziale – Più ampia valutazione della proposta concordataria – Questione di convenienza – Valutazione rimessa ai creditori.
Lo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione non costituisce un momento avulso, ma un aspetto integrante e qualificante della proposta e del piano di concordato, il quale acquista efficacia non tramite una manifestazione di volontà del debitore, sia pur autorizzato dal tribunale o dal giudice delegato, ma a seguito del raggiunto consenso della maggioranza dei creditori e della successiva omologa. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)
L’autorizzazione allo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione ex art. 169-bis l. fall. non comporta effetti definitivi sulla sorte del contratto. Si tratta, infatti, di un’autorizzazione specifica all’interno di quella più generale costituita dal decreto di ammissione della procedura e che assolve a un duplice scopo: da un lato, di protezione anticipata del contraente in bonis rispetto a un concordato che prevede una alterazione qualitativa del suo statuto, protezione che potrebbe estendersi fino ad una valutazione di preventiva congruità dell'indennizzo e, dall’altro lato, di protezione della regolarità della procedura e dell’interesse dei creditori, certamente contrario all'apertura di una procedura che abbia in sé il germe della fragilità per le possibili opposizioni da parte dei contraenti in bonis . (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)
L'autorizzazione allo scioglimento o alla sospensione dei contratti in corso di esecuzione di cui all'articolo 169-bis l. fall. non determina di per sé l'effetto sostanziale del definitivo scioglimento del contratto, ma solo quello procedimentale di consentire al proponente di presentare ai creditori una proposta e un piano che lo prevedano. Lo scioglimento o la prosecuzione del contratto pendente integra, infatti, (anche) una questione di convenienza, come tale rimessa ai creditori nell’ambito della più ampia valutazione della proposta concordataria, diritto che non può essere espropriato senza negare la funzione stessa del concordato preventivo. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)
Allegato | Dimensione |
---|---|
Tribunale di Pistoia 23 gennaio 2014.pdf | 683.98 KB |