Corte d’Appello di Milano – Spetta al ceto creditorio il potere di valutare il merito della proposta di concordato preventivo in cui siano palesati gli atti di frode commessi dal debitore.
Reclamo ex art. 18 l.fall.
Corte d’Appello di Milano, Sez. IV civ., sent., 10 gennaio 2014, Pres. Rel. Roggero.
Atti di frode - Nozione – Art. 173, comma 1, l. fall. – Caratteristiche decettive – Incidenza sul giudizio dei creditori.
Comportamenti ex art. 173, comma 1, l. fall. – Attitudine a ingannare i creditori – Prospettive di soddisfacimento – Pregiudizio alle valutazioni dei creditori – Attitudine a celare l’effettiva consistenza del patrimonio.
Art. 173 l. fall. - Relazione del commissario giudiziale – Destinazione alla platea dei creditori – Valutazione del merito della proposta – Spetta ai creditori, salvo dissidio tra gli stessi.
Atti di frode – Proposta di concordato preventivo – Giudizio di meritevolezza - Scelta tra regolamentazione privatistica e procedura fallimentare – Spetta ai creditori.
La nozione di atto di frode ex art. 173 l. fall. esige che la condotta del debitore abbia avuto caratteristiche decettive, e cioè sia stata volta ad occultare situazioni di fatto idonee a influire sul giudizio dei creditori, cioè tali che, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta, con la conseguenza che non può parlarsi di atti di frode quando delle sue pur riprovevoli condotte il debitore abbia fatto menzione piena e corretta nella proposta di concordato. Infatti nessun intervento sul patrimonio del debitore è di per sé qualificabile come atto di frode, ma solo quello occultato al fine di poter alterare la percezione dei creditori circa la reale situazione del debitore stesso influenzando il loro giudizio. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)
Il minimo comune denominatore dei comportamenti indicati dall’art. 173, comma 1, l. fall., ai fini della revoca dell’ammissione al concordato, è dato soltanto dalla loro attitudine a ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, in modo da far apparire la proposta maggiormente conveniente rispetto alla liquidazione fallimentare. Deve trattarsi, in sostanza, di comportamenti volti a pregiudicare la possibilità che i creditori possano compiere le valutazioni di loro competenza avendo presente l’effettiva consistenza e la reale situazione giuridica degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell’impresa. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)
L’apporto conoscitivo e valutativo del commissario giudiziale nella relazione ex art. 173 l. fall. sugli atti di frode di cui al comma 1 del medesimo articolo non è destinato al giudice, ma alla platea dei creditori, che possono così comparare la proposta e le valutazioni dell’attestatore con la relazione di un organo investito di una pubblica funzione, mentre il tribunale è privo del potere di valutare d’ufficio il merito della proposta, in quanto tale potere appartiene solo ai creditori. Solo in caso di dissidio tra i medesimi in ordine alla fattibilità, denunciabile attraverso l’opposizione all’omologazione, il tribunale, preposto per sua natura alla soluzione dei conflitti, può intervenire risolvendo il contrasto con una valutazione di merito in esito ad un giudizio, quale è quello di omologazione, in cui le parti contrapposte possono esercitare appieno il loro diritto di difesa. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)
A prescindere da ogni giudizio di meritevolezza, anche per gli atti di frode determinanti ma contenuti nella proposta di concordato ogni valutazione va rimessa al ceto creditorio che, pur preso atto che tali atti hanno contribuito a provocare il dissesto, a fronte dei loro ormai irreversibili effetti e della situazione concreta determinatasi, ben potranno ritenere preferibile la regolamentazione privatistica e negoziale del dissesto causato da quelle frodi confessate, rispetto al subire le conseguenze del medesimo dissesto in una procedura fallimentare. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)
Allegato | Dimensione |
---|---|
Corte Appello Milano 10 gennaio 2014.pdf | 582.39 KB |